Alla fine dell'anno scorso, l'avvio dell'obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori ha sollevato parecchi dubbi e preoccupazioni. Facciamo un attimo il punto della questione.

Nell'ottica di un concreto supporto allo sviluppo delle imprese, CNA Savona, in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria, promuove un importante incontro webinar con tutte le imprese dal titolo:
"LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E L'ACCESSO AI NUOVI SERVIZI PER AUMENTARE IL VALORE DEL PROPRIO BUSINESS"

Il 14 dicembre u.s. le associazioni di categoria dell’autotrasporto sono state ricevute dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Matteo Salvini.
L’incontro ha dato una prima risposta alla richiesta di urgente confronto sulle criticità della categoria ed inviata da UNATRAS il 1° dicembre scorso.

Introdotta a seguito del recepimento del Regolamento Europeo 2015/2067, del regolamento europeo 517/2014 e del DPR 146/18, la Certificazione Personale Fgas, altrimenti nota come ‘’patentino frigoristi’’ ha da poco compiuto i suoi primi 10 anni.
Questa certificazione obbligatoria e fondamentale per identificare aziende ed operatori autorizzati a maneggiare apparecchiature e tecnologie contenenti gas florurati ad effetto serra (FGAS), ha una validità pari a 10 anni, al termine dei quali, in base a quanto stabilito dal Regolamento Europeo, coloro che ne sono in possesso, sono tenuti rinnovarla per poter continuare ad operare.

Come è risaputo, il periodo compreso nello stato di emergenza da COVID-19 ha congelato la durata e quindi le scadenze di quasi tutti i titoli abilitativi.
Tali titoli, secondo la norma avrebbero conservato la loro validità entro 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello Stato di emergenza ovvero il 31 marzo 2022.

Con una nota congiunta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono stati forniti chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 3 del DL 115/2022 c.d. “Aiuti bis” che ha previsto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.