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FSBA - Accesso all'integrazione salariale subordinata al versamento dei contributi

FSBA - Accesso all'integrazione salariale subordinata al versamento dei contributi

È stata recentemente pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma (allegata a fondo pagina) sul contenzioso relativo al nostro Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA).

La questione era relativa ad una serie di imprenditori artigiani non in regola con la contribuzione a FSBA, i quali avevano contestato le delibere di EBNA e FSBA, con le quali si era condizionato l’accesso al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19 alla preventiva “iscrizione” delle imprese al Fondo e al possesso di un’anzianità contributiva di 36 mesi, con obbligo per l’impresa non in regola di procedere al versamento dei contributi dovuti, anche in forma rateizzata, con facoltà, dunque, di presentazione della domanda di accesso al trattamento di cui all’art. 19 DL 18/2020 anche anteriormente alla regolarizzazione.

A parere delle imprese ricorrenti, infatti, il legislatore del 2020, nel demandare a FSBA la gestione dell’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19, con prestazioni a carico del bilancio dello Stato, non avrebbe legittimato la previsione di alcuna condizione di accesso al beneficio (regolarità contributiva e iscrizione al Fondo).

Il giudice del lavoro, riunendo numerose cause sulla medesima questione, con la sentenza del 17 marzo 2022 ha accolto e sostenuto la difesa di EBNA-FSBA, rigettando integralmente le richieste delle imprese ricorrenti.

Come ha sottolineato il giudice, infatti, l’obbligo di contribuzione delle imprese artigiane a FSBA discende non dalla legislazione emergenziale, che nulla ha innovato al riguardo, quanto piuttosto dalle previsioni generali contenute nel D.lgs. n. 148/2015.

Il D.lgs. n. 148/2015, all’articolo 27 ha tipizzato i fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in funzione sostitutivo-integrativa della previdenza pubblica, nei settori non coperti dalla CIG, con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le stesse causali di accesso alla Cassa integrazione.

Il legislatore del 2015 ha quindi inteso assegnare alla bilateralità il compito di provvedere, nelle aree non coperte dalla Cassa integrazione, all’apprestamento e alla gestione di una tutela in favore di tutti i lavoratori del settore, prevendo, al contempo, la confluenza nel fondo residuale dell’INPS delle imprese appartenenti ai settori nei quali i fondi bilaterali non fossero stati istituiti o adeguati alle finalità della legge.

Richiamando anche delle interpretazioni dottrinali, il giudice ribadisce che con l’impianto di cui al d.lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto un sistema di tutele necessitato, secondo lo schema della sussidiarietà orizzontale, che esige l’intervento pubblico solo ove necessario per sussidiare il carente intervento privato.

Dalla ricostruzione del quadro normativo, infatti, emerge come sarebbe stato del tutto illogico da parte del legislatore prevedere che, in caso di mancata costituzione dei Fondi ex art. 27, le imprese sarebbero confluite nel FIS, al quale avrebbero versato la contribuzione, mentre in caso di costituzione dei Fondi ex art. 27 le imprese sarebbero state libere di scegliere di non versare alcunché al fondo alternativo (non iscrivendosi) e neppure al Fis, in quanto non operante.

Da ultimo, è stata richiamata la riforma della legge di Bilancio per l’anno 2022, che, intervenendo sull’art. 33 del d.lgs. n. 148/2015, ha cristallizzato l’obbligo di versamento a FSBA, come ha poi anche fatto il Ministero del Lavoro con una serie di note.

La sentenza risulta particolarmente rilevante non soltanto perché sancisce ancora una volta l’obbligatorietà del versamento a FSBA, ma anche perché riesce a discernere il vincolo giuridico sotteso alle prestazioni della bilateralità (di origine contrattuale) dal vincolo giuridico sotteso alle prestazioni di FSBA (di origine legale), non abbracciando le tesi di controparte che tentava di rappresentare in modo unitario e confuso le prestazioni della bilateralità nazionale e regionale, da quelle di FSBA.


SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA - Scarica qui