Il Regolamento (UE) 2020/1149 che norma la fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di alcune sostanze pericolose, ha introdotto nuove restrizione per l'immissione sul mercato e l'uso dei diisocianati.
La sentenza della Corte di Giustizia europea sulla questione spiagge sarà pubblicata a breve cioè giovedì 20 aprile prossimo e si pronuncerà su nove punti sui quali il Tribunale amministrativo di Lecce non si è trovato in accordo rispetto la Sentenza del Consiglio di Stato nella quale era stata dichiarata l'illegittimità della proroga delle concessioni al 2033.
I quesiti in questione, riportati in Mondo Balneare, sono i seguenti:
Vi informiamo che sono stati recentemente licenziati dalla Regione Liguria 3 nuovi disciplinari di produzione in aggiunta a quelli già esistenti: 1) video operatori; 2) carta, tipografia e attività affini; 3) fotografia.
Con il rilascio del marchio, la Regione Liguria fornisce un mezzo di valorizzazione e differenziazione sul mercato per le imprese artigiane riconosciute di “classe superiore” e dà al consumatore uno strumento di garanzia e certezza per individuare l’Artigianato Ligure di qualità.
In prossimità del nuovo cambio stagionale, previsto a partire dal 15 aprile, CNA Gommisti vuole segnalare e sottolineare un aspetto particolare che riguarda l’utilizzo degli pneumatici invernali.
La normativa (Circolare Motorizzazione n.1049 del17/01/2014 allegata) prevede, infatti, che possono essere utilizzati per tutto il periodo dell’anno tutti gli pneumatici riportati sulla carta di circolazione e, in particolare, possono essere utilizzati tutto l’anno gli pneumatici con la marcatura m+s. Tutto regolare se non fosse che questa possibilità viene, così, concessa a veicoli con potenze elevate, che secondo le loro prestazioni i costruttori richiedono omologazioni di pneumatici che hanno codici di velocità elevati (Y o W) ma che riportando sulla CC pneumatici m+s con codice più basso (spesso H), possono così circolare anche durante il periodo estivo con pneumatici che hanno un codice di velocità inferiore.
È stata recentemente pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma (allegata a fondo pagina) sul contenzioso relativo al nostro Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA).
La questione era relativa ad una serie di imprenditori artigiani non in regola con la contribuzione a FSBA, i quali avevano contestato le delibere di EBNA e FSBA, con le quali si era condizionato l’accesso al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19 alla preventiva “iscrizione” delle imprese al Fondo e al possesso di un’anzianità contributiva di 36 mesi, con obbligo per l’impresa non in regola di procedere al versamento dei contributi dovuti, anche in forma rateizzata, con facoltà, dunque, di presentazione della domanda di accesso al trattamento di cui all’art. 19 DL 18/2020 anche anteriormente alla regolarizzazione.