Con la pubblicazione della Circ. del Ministero dell’Ambiente in data 24/12/2020 viene stabilito che le certificazioni FGAS rilasciate alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli artt. 7 e 8 del DPR 146/2018, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 19 (ad oggi il 31/01/2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 03/05/2021.
CNA Installazione ed Impianti

Con la circolare n. 20/E del 2020 è stato chiarito che per attività di sanificazione, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve intendersi un’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Doverosamente vi portiamo a conoscenza di una comunicazione (scarica il testo dal link in fondo all'articolo) che le Organizzazioni Sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL hanno inviato a tutte le Organizzazioni Datoriali firmatarie di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il settore oggetto della presente comunicazione (CCNL Meccanica).
- COVID 19 - IL VADEMECUM OPERATIVO CHE CNA METTE A DISPOSIZIONE DI INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI
- Accolta richiesta CNA - estensione della validità dei certificati f-gas
- F - GAS (Gas Fluorurati ad effetto serra): pesanti sanzioni per coloro che non rispettano la nuova normativa
- FGAS TRASFERIMENTO CERTIFICAZIONE PERSONE - SEGNALAZIONI COMPORTAMENTI SCORRETTI