È stata recentemente pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma (allegata a fondo pagina) sul contenzioso relativo al nostro Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA).
La questione era relativa ad una serie di imprenditori artigiani non in regola con la contribuzione a FSBA, i quali avevano contestato le delibere di EBNA e FSBA, con le quali si era condizionato l’accesso al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19 alla preventiva “iscrizione” delle imprese al Fondo e al possesso di un’anzianità contributiva di 36 mesi, con obbligo per l’impresa non in regola di procedere al versamento dei contributi dovuti, anche in forma rateizzata, con facoltà, dunque, di presentazione della domanda di accesso al trattamento di cui all’art. 19 DL 18/2020 anche anteriormente alla regolarizzazione.