Si dà evidenza dei provvedimenti per i settori turismo e commercio definiti nella seduta della Camera dei Deputatidi martedì 7 luglio, dove il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del decreto legge n. 34/2020, c.d. Rilancio, del testo predisposto dalla Commissione Bilancio:
Ricordiamo che per l’apertura (chi ancora non avesse ripreso la propria attività) e la gestione corretta delle diverse attività esiste ormai una documentazione piuttosto abbondante prodotta sia dalla Conferenza delle Regioni (linee guida tecniche del 22/05/2020) e quindi recepiti anche dalla Regione Liguria, sia attraverso CNA Nazionale che ha da tempo prodotto i codici di autoregolamentazione divisi per mestiere ovvero importanti vademecum da seguire per migliorare, nell'ambito della propria operatività con i clienti, il rispetto delle principali disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 oltre che i relativi manifesti da affiggere nei quali si indica alla clientela l'adozione di misure di salvaguardia.
1. IL DATORE È RESPONSABILE INFORTUNIO COVID SOLO IN CASO DI ACCERTAMENTO DI DOLO O COLPA
"In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro". È quanto scrive in una nota l'Inail. "Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Con l'ultimo dpcm del 10 aprile u.s. il Governo ha messo in atto una graduale attenuazione dello stato di “lock down” precedentemente disposto prevedendo l'abrogazione del regolamento del Mi.Se. del 25 marzo scorso e integrando le attività che possono operare e identificabili dal codice ISTAT .
Come da attese è stata prorogata, con DPCM del 1 aprile 2020, la scadenza delle misure restrittive previste dai precedenti regolamenti che pertanto mantengono inalterate almeno fino al 13 aprile le disposizioni di contenimento della pandemia vigenti.
Si allega: DPCM 01/04/2020
Scarica qui il nuovo modello di autocertificazione compilabile.
Il nuovo modulo dell’autocertificazione necessaria per giustificare gli spostamenti contenente, nelle motivazioni inserite, prevede ora una quinta voce che si aggiunge alle quattro già preesistenti con la quale si dichiara di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.
Il modulo è in formato pdf scrivibile.
Si allega qui di seguito
Si elencano le principali disposizioni del nuovo DPCM del 22 marzo u.s. inerenti le attività produttive.
Si integra a fondo pagina con l'Allegato 1 riguardante le attività (Codice Ateco) non coinvolte dal provvedimento di sospensione.
In base all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 non rientrano nelle disposizioni di cui al comma 1 lett.a) ovvero quelle che dispongono di evitare, al fine di prevenire il contagio del COVID – 19, ogni spostamento in entrata/uscita dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,