Nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 recante il Codice degli incentivi, in attuazione della legge delega di riforma degli incentivi, legge 27 ottobre 2023, n. 160.
In questo ambito assume specifico rilievo l’art. 9 che disciplina i motivi di esclusione dall’accesso agli incentivi, tra i quali al comma 1, lett. f) ricorre l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni provenienti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tuttavia l’esclusione non opera nel caso degli incentivi fiscali richiamati dall’art. 1 comma 2 secondo periodo e degli incentivi contributivi.
Ne deriva che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, primo comma, che stabilisce che “Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’articolo 12”, l’esclusione dall’accesso agli incentivi in caso di inadempimento dall’obbligo di stipula dei contratti assicurativi si applica alle agevolazioni “[…] attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo”.
A tale riguardo, con il decreto ministeriale del 18 giugno 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adeguato la normativa degli incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e disciplinati da decreti adottati dal solo MIMIT. Ai sensi dell’art. 1, comma 4 si tratta delle seguenti misure:
- Contratti di sviluppo;
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89;
- Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora);
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start);
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa;
- Mini contratti di sviluppo;
- Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale;
- Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- Finanziamento di start-up;
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica;
mentre, anche sulla base di quanto emerso da alcune interlocuzioni con lo stesso Ministero, gli altri incentivi, tra cui il Fondo di Garanzia per le PMI, saranno adeguati successivamente.
L’art. 1 comma 2 secondo periodo prevede che: “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore”.
L’art. 19 non rileva ai fini della presente comunicazione, in quanto definisce le procedure di fruizione di tali incentivi.
Pertanto l’esclusione dall’accesso agli incentivi in caso di inadempimento dall’obbligo di stipula dei contratti assicurativi non si applica agli incentivi fiscali per i quali la norma istitutiva non prescrive un’attività istruttoria preventiva per il riconoscimento dei requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio. Si tratta, nella sostanza, degli incentivi riconosciuti in modo automatico alla realizzazione del dell’investimento, come ad esempio le detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica o sismica degli immobili strumentali.
Altresì non si applica nelle ipotesi in cui la domanda, da presentare preventivamente all’ottenimento del beneficio, è finalizzata alla mera verifica della capienza delle somme stanziate ovvero al mero monitoraggio sull’’andamento del beneficio, come nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Infine non si applica, come esplicitato dalla norma sopra riportata, agli incentivi fiscali in materia di accisa.
Si rileva pertanto almeno un parziale accoglimento delle istanze sostenute da CNA.
Da ultimo il cosiddetto Milleproroghe, decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, prevede la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 del termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali limitatamente ad alcuni specifici settori economici. Infatti l’art. 15 comma 2 introduce il differimento dei termini per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e l’art. 16 comma 2 stabilisce per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico ricettive il differimento del termine previsto per le piccole e micro imprese.
La Confederazione considera incomprensibile che interventi normativi che sarebbero andati a beneficio di tutte le imprese non abbiano trovato accoglimento e che sia stata prevista una proroga solo per alcuni settori economici, determinando di fatto un trattamento differenziato tra le micro e piccole imprese. Al contrario un differimento dei termini sarebbe stato necessario per tutte le imprese, in ragione dei ritardi nella definizione dello schema di contratto tipo e nella predisposizione, da parte dell’Ivass, del portale per confrontare le offerte delle diverse compagnie di assicurazione.
CNA ritiene quindi che la modifica al Codice degli incentivi costituisca un primo risultato, tuttora insufficiente, e continuerà a portare avanti le esigenze e le specificità dell’artigianato e delle micro e piccole imprese
