Alla fine dell'anno scorso, l'avvio dell'obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori ha sollevato parecchi dubbi e preoccupazioni. Facciamo un attimo il punto della questione.
Alla fine dell'anno scorso, l'avvio dell'obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori ha sollevato parecchi dubbi e preoccupazioni. Facciamo un attimo il punto della questione.
A settembre dell'anno scorso sono stati pubblicati tre nuovi Decreti Ministeriali la cui entrata in vigore, prevista in questi giorni, abrogherà definitivamente il D.M. 10.03.1998 che regolamentava da 24 anni i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Diverse sono le novità introdotte alle quali le aziende devo prestare attenzione: vediamo le principali.
La conversione in legge del D.L. 146/2021 (il così detto decreto fiscale) conferma importanti novità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, vediamo le principali.
Sull'onda emotiva suscitata dalle notizie giornaliere di morti bianche, sono stati avviati una serie di interventi legislativi per porre un freno al fenomeno degli infortuni sul lavoro.
A fine settembre sono entrati in vigore i quattro decreti di recepimento delle direttive europee sull'Economia Circolare.
Il D.Lgs. n° 116 del 3 settembre 2020, in particolare, ridisegna il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, modificando la parte IV del D.Lgs. n° 152/2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale.
Ecco le più significative modifiche entrate in vigore il 26.09.2020.
Dal 16 luglio scorso è stato attivato il nuovo servizio online per la comunicazione da parte delle imprese del nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (vedi nostro articolo del 01.04.2020): non è pertanto più accettato l'invio tramite PEC dell'apposito modulo.
Come già ribadito in questo nostro articolo (leggilo qui), le aziende soggette alla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08) per cui non era prevista la valutazione del rischio biologico prima della pandemia da COVID-19 non devono procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ma solo applicare quanto previsto dai diversi Protocolli elaborati (sia a livello nazionale sia a livello regionale) ed eventualmente predisporre un Protocollo Aziendale che vada ad integrare il DVR o il POS (Piano Operativo di Sicurezza).
A conferma della posizione presa da CNA secondo la quale non è necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per tutte quelle aziende che non prevedono già nel loro DVR il rischio biologico (ad es. laboratori clinici, residenze sanitarie, ambulatori, etc…) e che esiste solo come obbligo verso i lavoratori quello informativo e quello di provvedere a tutte le accortezze già previste nei vari Protocolli, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 89 del 13.03.2020 ha fornito le medesime indicazioni in merito alla necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione dei rischi in tempo di emergenza COVID-19.
L'Ordinanza della Regione Liguria n° 29 del 16 maggio 2020 regolamenta la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati in questo momento di emergenza sanitaria per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 (ad es. mascherine e guanti monouso).