Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi: indicazioni INL

A conferma della posizione presa da CNA secondo la quale non è necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per tutte quelle aziende che non prevedono già nel loro DVR il rischio biologico (ad es. laboratori clinici, residenze sanitarie, ambulatori, etc…) e che esiste solo come obbligo verso i lavoratori quello informativo e quello di provvedere a tutte le accortezze già previste nei vari Protocolli, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 89 del 13.03.2020 ha fornito le medesime indicazioni in merito alla necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione dei rischi in tempo di emergenza COVID-19.

Nella circolare, infatti, si legge quanto segue.

"È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del "rischio lavorativo proprio" di ciascuna attività. La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. […] Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro, ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività […] pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda)."

Non occorre dunque, come spesso invece indicato da alcuni consulenti, procedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi, ma risulta sufficiente e necessario predisporre ed applicare i Protocolli elaborati a livello nazionale o regionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.