In base al D.P.R. 146/2018 entrato in vigore il 24 gennaio 2019, le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas florurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, dovranno, a partire dal 25 luglio prossimo, comunicare telematicamente le informazioni relative alla vendita tramite la nuova Banca Dati FGAS gestita dalla Camera di Commercio competente.
CNA Installazione ed Impianti
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 09 gennaio 2019 il nuovo decreto Fgas (DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio.
Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR 146 del 16 novembre 2018 che recepisce il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas florurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il decreto in questione va inoltre a sostituire integralmente la previgente normativa relativa all’utilizzo di Gas Florurati, il DPR 43/2012.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito di un contribuente, ha definitivamente chiarito che, qualora l’intervento di manutenzione dell’impianto ricada nell’ambito delle obbligatorie manutenzioni per garantire la sicurezza degli impianti di cui all’art. 7 del DPR 74/2013, sul costo del bollino rilasciato al responsabile - proprietario dell’impianto non vada aggiunta l’IVA.
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