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Attività edilizia libera: le attività impiantistiche che non richiedono comunicazioni

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile u.s. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018 che contiene l’elenco delle opere edili ed impiantistiche che sono realizzabili in regime di attività edilizia libera.

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Il Decreto (vedi qui l'allegato ) è stato emanato in attuazione del Dlgs 222/2016 (il cosiddetto decreto Scia 2) avendo avuto l’approvazione della Conferenza Unificata ed è immediatamente operativo.

L’elenco, non esaustivo in quanto potrebbe in seguito essere “allargato” ad altre tipologie di intervento , specifica quali siano gli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia), né permesso di costruire. Per quanto concerne il settore impiantistico riguardano:

  • Ascensori ed impianti di sollevamento; 
  • Reti fognarie;
  • Pompe di calore aria-aria (potenza nominale inferiore ai 12 kW);
  • Pannelli solari, fotovoltaici (fuori dai centri storici) e generatori microeolici;
  • Impianti:
  1. elettrici,
  2. per la distribuzione e l’utilizzazione del gas;
  3. Idrici ed igienico-sanitari;
  4. illuminazione esterna;
  5. antincendio;
  6. climatizzazione;
  7. estrazione fumi;
  8. di antenna/parabola ed altri sistemi di ricezione/trasmissione;
  • impianti volti alla eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, servoscala, rampe, etc.)