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Rifiuti: semplificazioni per il conferimento degli inerti ad impianti di recupero

La Regione Liguria, come richiesto dalle Associazioni di Categoria allo scopo di tutelare i piccoli produttori, con la D.G.R. 714 del 26/05/2015 ha introdotto una semplificazione per il conferimento dei rifiuti da costruzione e demolizione (inerti) prodotti nell'ambito di attività edili di piccole dimensioni ed avviati ad impianti di recupero in regime semplificato.

I produttori di rifiuti per prima cosa dovranno mettere in atto pratiche di demolizione selettiva onde produrre rifiuti cui possano attribuirsi codici CER non pericolosi in assoluto quali ad esempio 170107 (cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170201 (legno), 170202 (vetro), etc…

Solo in ultimo, quando non sarà più possibile separare i rifiuti, si potrà ricorrere ai così detti codici "a specchio" 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) e 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903).

Nel caso in cui questi ultimi derivino esclusivamente da attività edilizia riferita ad edifici e manufatti di civile abitazione o ad essi assimilabili (edifici ad uso commerciale o porzioni di edifici industriali non sede di attività produttive) e per quantitativi fino ad un limite massimo di 50 t (raggiungibili anche tramite diversi apporti dallo stesso cantiere), all'atto del conferimento, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [scarica qui il fac-simile in formato .rtf oppure in formato .pdf], nella quale il proprietario ed il produttore specificano:
- sito di provenienza dei rifiuti ed attività da cui sono originati;
- modalità con le quali è stata applicata la demolizione selettiva;
- assenza di materiali contenenti amianto;
- assenza di pavimentazioni in asfalto o, in ogni caso, in funzione della vetustà della pavimentazione, possibilità di escludere la presenza di catrame di carbone;
- assenza di materiali fibrosi;
- assenza di altre sostanze pericolose.

Il gestore dell'impianto di recupero, al fine di verificare la conformità del rifiuto conferito è tenuto ai seguenti adempimenti:
- controllo del rispetto del limite delle 50 tonnellate per i quantitativi conferiti presso l'impianto provenienti dallo stesso sito di produzione;
- scarico del materiale su piazzale impermeabilizzato;
- controllo visivo per accertare l'assenza di materiali pericolosi.

Info
Ufficio Ambiente CNA Savona

  • Luana Pongiglione

tel 019/829708 - 3
e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it