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Semplificazione collaudi: modificato l'art. 78 del Codice della Strada

Semplificazione collaudi: modificato l'art. 78 del Codice della Strada

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall’art. 78 comma 1 (scarica testo al fondo dell'articolo) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare, il decreto in argomento, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 78 del Codice della strada, individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento e, inoltre:

  • specifica i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze;
  • stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.

Alcune di queste modifiche riguardano:

  • la sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
  • l’installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente.

Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tuttavia, in una prima fase applicativa in attesa dell’allineamento e dell’implementazione delle procedure informatiche la procedura potrà essere attivata solo presso l’UMC.

SCARICA il decreto 8 gennaio 2021