Dopo una lunga gestazione, è stato finalmente istituito il Registro Unico Telematico degli Ispettori (RUI).
Il relativo decreto ministeriale, pubblicato a breve, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione, dando ufficialmente avvio ai nuovi adempimenti.
Il RUI rappresenta un passaggio importante per le imprese che operano quali centri di revisione in quanto ha l’obiettivo di:
• Gestire l’elenco nazionale degli ispettori
• Monitorare il mantenimento dei requisiti di legge per l’attività di revisione.
Questi sono i Punti chiave del Decreto
✅ Obbligatorietà dell'iscrizione
• L'iscrizione al RUI è obbligatoria per esercitare la funzione di ispettore autorizzato.
• Dal 1° novembre 2025, senza iscrizione attiva o aggiornamento dati, non sarà più possibile operare.
⏳ Tempistiche da rispettare
• Presentazione istanza di iscrizione:
Dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 agosto 2025.
• Decorrenza obbligo di iscrizione:
Dal 1° novembre 2025, attività non consentita in caso di mancata iscrizione o aggiornamento.
🛠️ Modalità di iscrizione e aggiornamento
• Tutto il processo avverrà tramite piattaforma telematica dedicata.
• Accesso tramite SPID livello 2 o CIE, inizialmente sul Portale dell’Automobilista, successivamente su Portale del Trasporto.
• In fase transitoria, si useranno le credenziali CED.
🔹 Chiarimenti ministeriali
A seguito di nostre richieste di spiegazioni, l'Ing. Giampiero Cavese, Direttore Generale per la Motorizzazione, ha chiarito due punti fondamentali:
1. Il caricamento dei dati è interamente a carico degli ispettori. Le Province e le DGT si limiteranno esclusivamente alla verifica dell’istanza.
2. Tutti gli ispettori – inclusi gli "ope legis" in attività nel 2018, devono inviare personalmente la propria istanza di iscrizione tramite piattaforma, che sarà operativa presumibilmente dal 16 giugno.
⚠️ Non sono previsti caricamenti parziali da parte degli enti.
🔹 Deleghe ammesse:
• Studi di consulenza automobilistica
• Centri di controllo (per i propri responsabili tecnici)
• Organismi di formazione (per i propri allievi)
⚠️ Le istanze dovranno essere firmate digitalmente dall’ispettore.
🔹 Gli ispettori dovranno indicare:
• Livello di abilitazione (es. "ope legis", modulo B, modulo C)
• Eventuale ruolo di responsabile tecnico
• Domicilio digitale speciale per comunicazioni ufficiali
📝 Dati richiesti e aggiornamenti periodici
• Dati anagrafici (anche da ANPR)
• Recapiti PEO e PEC
• Firma digitale
• Attestati formativi
• Per modulo C: dettagli polizze assicurative
• Dichiarazioni su assenza di incompatibilità/conflitti d’interesse
👉 La firma digitale e i dati formativi devono essere costantemente aggiornati.
🎓 Obblighi formativi di aggiornamento
• Ispettori "ope legis" abilitati prima del 31/12/2010:
Aggiornamento entro il 31 marzo 2025
• Ope legis abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018:
Aggiornamento entro il 31 dicembre 2025
• Ispettori abilitati con Accordo 2019:
Aggiornamento entro 3 anni dall’esame del modulo B o C
📌 Ogni corso successivo deve avvenire entro 6 mesi prima della scadenza.
La validità della formazione è di 3 anni.
🚦 Stato dell’ispettore nel RUI e conseguenze
• Il sistema verificherà automaticamente:
o Firma digitale
o Formazione
o Polizze assicurative
❌ In caso di inadempienze:
• Passaggio a stato “non attivo” (sospensione dell’operatività)
• Possibili stati “sospeso” o “revocato”, con divieto di operare
In allegato potete trovare:
• Copia del Decreto firmato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione : SCARICA QUI
• Alcune FAQ predisposte da noi, che riassumono le principali novità del Decreto RUI: SCARICA QUI