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Frigoristi: pubblicato il nuovo regolamento di esecuzione sugli FGAS

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 pubblicato nella GUE il 18/11 u.s. abroga e sostituisce il Reg. CE 303/2008.

Tale Regolamento stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Il Regolamento si applica alle persone che svolgono:
a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente (non contenuti in schiume) a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, per le quali vale la soglia di 10 tonnellate di CO2 equivalente,
b) recupero,
c) installazione,
d) riparazione, manutenzione o assistenza,
e) smantellamento;

nonché alle imprese che svolgono:
1) installazione,
2) riparazione, manutenzione o assistenza,
3) smantellamento.

Coloro che sono certificati in categoria "II" possono svolgere le attività b), c), d) ed e) sulle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (6 kg nel caso di sistemi ermeticamente sigillati).

Non necessita di certificazione:
- chi esegue solo operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l'attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;
- chi esegue recupero di fgas dalle apparecchiature la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall'impresa che detiene l'autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime.
- per 24 mesi le persone fisiche che sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante e svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

Per la certificazione d'impresa non è stata apportata alcuna variazione.

Ulteriori novità potrebbero arrivare dal Ministero dell'Ambiente che sta studiando un decreto di recepimento per il 2016 che conterrebbe la possibile eliminazione del Piano della Qualità.

Info
Matteo Sacchetti
Ufficio CNA di Savona
tel.: 019/829708-Int. 212
e-mail: matteo.sacchetti[AT]cnasavona.it