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Reg. CE 1055/2020 - Concertazione con Governo e MIMS per la sua attuazione

Reg. CE 1055/2020 - Concertazione con Governo e MIMS per la sua attuazione

Nel corso dell’anno 2020, durante la fase di discussione in CE e poi in occasione della definitiva approvazione del Regolamento CE n. 1055/2020 che modifica i Regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada, avevamo diffuso precise note esplicative in materia.

In questi ultimi mesi che ci separano dall’entrata in vigore dei suoi contenuti (dilazionati nel corso dell’anno 2022), siamo ritornati sull’argomento e tramite le forze politiche ed il MIMS stiamo cercando di condividere la predisposizione di decreti direttoriali attuativi di un Regolamento CE che, pur essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e quindi direttamente applicabile, lascia ancora alcuni spazi di manovra agli stati membri.

In particolare, al Vice Ministro Bellanova ed ad alcuni parlamentari, in occasione dei lavori sul DDL Bilancio 2022 e in altre precedenti circostanze, tra le altre cose abbiamo avanzato proposte sui seguenti temi innovativi che verranno introdotti dal Reg. CE n.1055/2020:

  • obbligo, dal 22.05.2022, di conseguire la licenza comunitaria e quindi di acquisire preliminarmente (se non già nella disponibilità), il relativo titolo di idoneità professionale, per tutte le imprese, anche se già in attività, che svolgono trasporti internazionali con mezzi aventi massa complessiva compresa tra 2,5  e 3,5 tonnellate (Art. 1, punto 1, del Reg. CE n.1055/2020);
  • abrogazione del paragrafo 2, dell’articolo 3, del Reg. CE n.1071/2009 che prevede: “Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada” (Art. 1, punto 2, del Reg. CE n.1055/2020).

Le esplicitazioni e le proposte per i due punti di cui sopra sono state inserite nel documento “DDL bilancio 2022” inviato a Presidenza Unione CNA Fita, Consiglio nazionale di mestiere merci e a tutti i colleghi di riferimento CNA Fita con mail del 18.11.2021 (da pagina 17 del documento allegato).

Inoltre, in data 21.12.2021, su iniziativa di CNA Fita è stata inviata al MIMS una ulteriore nota, condivisa da quasi tutte le associazioni di categoria che compongono l’albo degli autotrasportatori, in cui oltre ad avanzare proposte sul tema dell’obbligo di licenza comunitaria per i veicoli commerciali leggeri, si chiede un urgente incontro per chiarire le modalità di attuazione e le conseguenti implicazioni che riguardano la soppressione dell’accesso al mercato (art. 3, paragrafo 2, del Reg. CE n.1071/2009 sopra richiamato).

A tale ultimo proposito  esistono almeno due principali situazioni che interessano gli operatori del settore:

  • chi cessa l’attività è infatti potenzialmente interessato a capire se non può più realizzare un quid dalla cessione della sua  attività;
  • chi vuole iniziarla, al contrario, ha necessità di comprendere se potrà avviarla con i soli requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria, stabilimento ed onorabilità.

Allo stato attuale, non è responsabilmente possibile dare indicazioni puntuali in quanto, in Italia - forse unico Paese dell’UE - vige una specifica normativa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 227 della L. n° 244/2007, alle sue circolari esplicative n° 1 del 29.01.2008 e n° 5 del giorno 08.08.2008, nonché in virtù dell’articolo 11, commi Quinquies e Sexies del D.L. n° 5/2012 e della circolare del MIT Prot. 10670 del 30.4.2012, prevede che le nuove imprese di trasporto su strada di merci c/terzi che intendono esercitare la professione con veicoli di massa complessiva a pieno carico maggiore a 1,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione, iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare:

  • acquisizione (tramite cessione di azienda, anche se costituita da soli veicoli euro zero) di un’altra impresa di autotrasporto che abbia cessato l’attività;
  • acquisizione dell’intero parco veicolare (purché composto da veicoli di classe di emissione non inferiore a euro 5);
  • immatricolazione di veicoli c/terzi (anche usati purché mai in disponibilità dell’impresa acquirente, neppure come veicolo immatricolato in conto proprio) per una massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate e di classe di emissione non inferiore a euro 5.

A nostro avviso, il MIMS dovrà necessariamente pronunciarsi sul se e come intervenire su  questa normativa prima di poter dare indicazioni sulla concreta declinazione sugli effetti di quanto specificatamente contenuto nel Reg. CE n.1055/2021. Anche per questo motivo, ribadiamo, abbiamo richiesto un urgente incontro ai competenti uffici del MIMS. 

Il Reg. CE n. 105/2020 interviene anche sul requisito di Stabilimento introducendo prescrizioni più stringenti.

Dettaglia meglio i documenti che debbono essere disponibili nei locali di riferimento dell’attività di autotrasporto insediata nello stato membro aggiungendo i seguenti: contratti di trasporto, documenti dei veicoli, contratti di lavoro, documenti della previdenza sociale, documenti relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, documenti contenenti i dati relativi al cabotaggio, etc...

  • I veicoli devono rientrare nella sede dello stato membro, al più tardi, entro 8 settimane dalla partenza.
  • L’impresa deve essere iscritta al registro delle imprese tenuto presso la locale CCIAA.
  • L’impresa è soggetta a imposta sui redditi e se richiesto dalla legislazione nazionale, deve avere un numero di P.IVA.
  • L’utilizzo dei mezzi deve essere autorizzato in conformità della normativa dello stato membro.
  • L’impresa deve svolgere in modo efficacie e continuativo le sue attività nello stato membro.
  • Il numero dei veicoli ed i conducenti con base normale nello stato membro, deve essere proporzionato al volume delle operazioni di trasporto effettuate.

Tutte condizioni che, potenzialmente, contribuiscono a contenere il fenomeno delle c.d. “società di comodo” e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno.

L’ultimo punto sopra richiamato introduce una proporzione tra veicoli – conducenti ed i trasporti effettuati, una condizione che non solo potrebbe essere utile ad assicurare che i trasportatori stabiliti nello stato membro siano presenti in modo effettivo ma può anche aiutare a contenere il fenomeno dell’intermediazione dei servizi di trasporto.

Anche in questo caso però, c'è necessità di una concertazione con il MIMS per definire la sopra richiamata percentuale ed altri peculiari aspetti.

Non appena il MIMS ci convocherà, come richiesto, per dibattere su questi specifici aspetti e quindi avremo risposte precise e consapevoli in merito, vi informeremo tempestivamente.

Si ricorda infine che il Reg. 105/2021:

  • interviene anche su altre tematiche quali onorabilità, idoneità finanziaria per i veicoli con massa da 2,5 a 3,5 tonnellate, aggiornamento idoneità professionale, controlli;
  • introduce nuovi dati da riportare nel REN;
  • introduce il periodo di “raffreddamento” in tema di Cabotaggio.

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