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Aggiornato Protocollo contenimento diffusione COVID-19 nel settore trasporto e logistica - Ordinanza Min. Salute del 11.11.2021

Aggiornato Protocollo contenimento diffusione COVID-19 nel settore trasporto e logistica - Ordinanza Min. Salute del 11.11.2021

Con l’Ordinanza 11 Novembre 2021 (G.U. n.272 del 15.11.2021), firmata dal Ministro della Salute e dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è stato aggiornato il protocollo tra Governo e parti sociali recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.

Il protocollo, come noto, era stato sottoscritto tra Governo e parti sociali il 20 Marzo 2020 su proposta dell’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e fu successivamente inserito quale Allegato 14 al DPCM 2 Marzo 2021.

L’ordinanza 11 Novembre 2021 conclude il percorso di confronto con le associazioni avviato dal Ministro Giovannini il 9 Settembre 2021 e aggiorna e ribadisce che: “le attività relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.

Il nuovo Protocollo, conferma sostanzialmente l’impianto del precedente, con misure comuni in premessa e misure specifiche per i diversi comparti: aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale, ferroviario, marittimo e portuale, servizi di trasporto non di linea.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo, si segnala:

PARTE COMUNE

  • In zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza corsi di formazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza; viene precisato che risulta essere particolarmente importante garantire i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

  • L’accesso agli uffici in aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dalla stessa.
  • Viene ribadito che le aziende diverse dalla propria, devono garantire l’utilizzo di servizi igienici dedicati.
  • Viene confermato che, se sprovvisti di mascherine, gli autisti devono rimanere a bordo del mezzo.
  • Le operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti devono avvenire con modalità che non prevedono contatti diretti tra operatori e autisti ai quali, qualora non in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, è raccomandato il rispetto della rigorosa distanza di due metri.
  • È inoltre raccomandato l’utilizzo di modalità di pagamento online o no contact.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

  • È prevista la possibilità per i passeggeri di utilizzare anche la porta anteriore prevedendo l’installazione di un separatore protettivo dell’area di guida.
  • L’azienda deve inoltre svolgere l’igienizzazione e la sanificazione dei mezzi almeno una volta al giorno.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

  • I sedili posteriori non devono essere occupati da più di due passeggeri se non sono componenti dello stesso nucleo familiare.
  • All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero.
  • Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un DPI di livello superiore.
  • Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.