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Autotrasporto c/proprio e c/terzi

Bonus accisa sul gasolio per autotrazione - IV trimestre 2014


Per i consumi di gasolio effettuati nel quarto trimestre solare 2014 è possibile presentare la dichiarazione per il recupero del bonus a decorrere dal 01.01.2015 e fino al 31.01.2015.
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel periodo 01.10 - 31.12.2014, l'Agenzia delle Dogane ha stabilito l'entità del beneficio in misura pari a Euro 216,58609 per mille litri di gasolio, invariata rispetto al trimestre precedente.

Per ottenere il diritto all'utilizzo in compensazione o il rimborso del credito d'imposta spettante per il IV trimestre 2014, i soggetti interessati devono presentare in gennaio 2015 specifica dichiarazione a:
- per le imprese nazionali: Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, l'Ufficio competente rispetto alla sede legale o alla sede principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate a presentare dichiarazione dei redditi in Italia: Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate a presentare dichiarazione dei redditi in Italia: Ufficio delle Dogane di Roma I.

Per la predisposizione delle domande-dichiarazioni e la relativa stampa sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane - http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ (percorso: "accise" - "benefici per il gasolio da autotrazione" - "benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2014"), sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Inoltre, i contribuenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
Al riguardo:
1) essi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo dell'E.D.I.;
2) le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione e le modalità tecnico-operative di trasmissione dati tramite l'E.D.I., sono disponibili sul sito (nella specifica sezione ad esso relativa).

Le imprese che scelgono di utilizzare l'importo del credito sorto nel quarto trimestre 2014 in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/97, devono:
- attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, oppure mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
- indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: "6740" ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori");
- utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31.12.2016 (ossia "entro il 31 Dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"). Pertanto, nel mod. F24 indicare come "anno di riferimento": 2015 e/o 2016 (anni nei quali si può eseguire la compensazione);
- per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31.12.2016, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30.06.2017, a pena di decadenza.

Per comprovare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto:
- per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio, è sempre necessaria la relativa fattura d'acquisto;
- per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone è sufficiente la sola scheda carburante.

Il bonus in commento:
- non concorre alla formazione del reddito;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- non rileva neppure ai fini IRAP;
- deve essere indicato nel quadro RU, sezione "Caro petrolio" del modello UNICO relativo al periodo di riferimento. La mancata indicazione, tuttavia, non è a pena di decadenza dal beneficio.

A decorrere dai consumi di gasolio effettuati nel corso del 2012 non si applica più il limite annuale di Euro 250.000 quale soglia massima di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni alle imprese.