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D.L. 7 gennaio 2022: disposizioni per il settore "benessere"

D.L. 7 gennaio 2022: disposizioni per il settore "benessere"

Il decreto legge del 7 gennaio 2022 introduce alcune importanti novità che riguardano anche le attività di servizio alla persona, tra cui rientrano le categorie di nostro interesse, nello specifico acconciatori, estetiste, tatuatori e toelettatori.

In particolare, a decorrere dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso a tali attività è consentito solo ai clienti in possesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori e i titolari che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, l’accesso ai luoghi di lavoro è consentito solo con Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19). Per tutti gli altri resta invece l’obbligo di Green Pass base.

Le sanzioni

Relativamente alle sanzioni:

  • per i clienti che da verifica risultino sprovvisti di Green Pass è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro. La stessa sanzione è prevista per il titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai clienti sprovvisti di Green Pass;
  • per i lavoratori che non sono in possesso del Green Pass è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

La verifica sul possesso del Green Pass dei clienti e dei dipendenti spetta al titolare dell’attività e può essere effettuata scaricando l’apposita app di cui trovate relative informazioni e indicazioni al seguente link. Ai fini della verifica non è necessario richiedere il documento d’identità.

Resta ferma l’applicazione delle linee guida per la riapertura delle attività che trovate in allegato.


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