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Etichettatura alimenti (Reg. UE 1169/2011)

Il 13 dicembre p.v. entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sull'etichettatura dei prodotti alimentari che si applicherà a tutti gli operatori del settore ed a tutte le fasi della catena alimentare.


Il Regolamento definisce "alimento preimballato" l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita; l'alimento non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio.

Le etichette dei prodotti preimballati dovranno obbligatoriamente riportare:
- la denominazione dell'alimento,
- l'elenco degli ingredienti (in ordine ponderale decrescente),
- l'eventuale presenza di allergeni,
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti,
- la quantità netta dell'alimento,
- il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di scadenza,
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni sull'alimento,
- le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego (obbligatorie solo per quei prodotti che necessitano di eventuali accorgimenti in merito al luogo di conservazione),
- il paese di origine o il luogo di provenienza (nei casi in cui la sua assenza potrebbe trarre in errore il consumatore sulla reale origine o provenienza del prodotto),
- le istruzioni per l'uso (nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento),
- il titolo alcolometrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume.

L'indicazione dei nutrienti (etichettatura nutrizionale) sarà obbligatoria, invece, a partire dal 13 dicembre 2016.

L'alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Per quanto riguarda questi prodotti, la direttiva stabilisce l'obbligo inderogabile di indicare la presenza di allergeni.

Restano comunque valide le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 che prevedono l'indicazione della denominazione dell'alimento e l'elenco degli ingredienti, a cui si aggiungono:
- il peso totale e il peso al netto della glassatura per gli alimenti surgelati,
- la data di scadenza per la pasta fresca,
- la varietà, l'origine ed il calibro/categoria per i prodotti ortofrutticoli,
- la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona di origine per i prodotti della pesca,
- la quantità netta e il lotto per i prodotti a base di carne,
- il titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2% in volume,
- le modalità di conservazione per i prodotti particolarmente deperibili.

Si sottolinea che gli alimenti preparati/somministrati dalla ristorazione e/o dalla collettività (ad es.: nelle mense, negli ospedali, etc…) sono inclusi nel campo di applicazione del Regolamento UE n° 1169/2011 e pertanto dovranno seguire le stesse regole stabilite per la vendita dei prodotti sfusi.

Ricordiamo infine che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

CNA - in collaborazione con Progetto Kalos Srl - propone alle aziende del settore un programma on-line per la redazione e la stampa delle etichette e del libro degli ingredienti per gli alimenti non preimballati da mettere a disposizione della clientela.

Info
Ufficio CNA di Savona

 

  • Luana

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e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it