cna alimentare

Linee di indirizzo per formazione operatori settore alimentare (DGR n° 793/2012)

A seguito dell'emanazione da parte della Giunta Regionale della Delibera n° 793/2012, sono state operate alcune importanti modifiche che riguardano la formazione professionale degli alimentaristi e degli operatori del settore alimentare (OSA), così come indicato dal Regolamento Europeo n° 852/2004 (c.d. "pacchetto igiene").


La formazione - ispirata ai principi contenuti nel Regolamento - deve essere specifica, appropriata,permanente e documentata (ovvero risultare da attestati o libretti formativi) e costituire parte integrante del curriculum dell'alimentarista.

L'obbligo di formazione deve essere assoltoin tempi diversi a seconda del fatto che si tratti o meno di personale già precedentemente formato.

Nel primo caso - ovvero qualora si possa dimostrare adeguata pregressa formazione prima dell'entrata in vigore del Regolamento (29/06/2012) - si dovrà procedere ad un aggiornamento entro il termine di 3 anni dalla data di effettuazione della predetta formazione e, qualora i 3 anni fossero già interamente decorsi nel momento dell'entrata in vigore del Regolamento, entro 12 mesi dallo stesso.

Nel secondo caso - che contempla neo assunti mai formati precedentemente oppure neo imprese - l'obbligo di formazione decorre entro un termine di 180 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o dalla data di assunzione.

Sono esenti alcuni soggetti in possesso di specifici titoli di studio.

I neo assunti già precedentemente formati dovranno in ogni caso ricevere dal titolare/responsabile dell'autocontrollo almeno un incontro di addestramento documentato (sempre se formati ai sensi del presente regolamento).

Alcune casistiche specifiche riguardano gli assunti con contratti stagionali o altre forme di lavoro "flessibile".

Le modalità della formazione variano di conseguenza a seconda che si tratti di formazione:
A) "ex novo" ovvero per personale mai formato (o di cui NON si possa dimostrare concretamente la pregressa formazione)
B) di aggiornamento (personale formato precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento e che sia in possesso di documentazione probante l'avvenuta adeguata formazione).

A) Nel primo caso (corso di formazione) sono previsti 2 moduli formativi della durata minima ciascuno di otto ore così ripartiti:
1) unità formativa di base rivolta a tutti gli OSA e gli alimentaristi indipendentemente dalle mansioni ricoperte e sufficiente per le attività semplici a minor rischio quali vendita, somministrazione (senza preparazione o manipolazione), deposito o trasporto di alimenti
Questi i contenuti minimi:

  • rischi e pericoli alimentari
  • metodi di autocontrollo: l'HACCP
  • legislazione in materia alimentare
  • conservazione degli alimenti
  • approvvigionamento e tracciabilità
  • pulizia e sanificazione locali e attrezzature
  • igiene personale
  • manuali di buona prassi igienica
  • ambiti, tipologie e significato del Controllo Ufficiale

2) unità formativa integrativa riservata a tutti i titolari di imprese alimentari, ai responsabili dell'autocontrollo, agli addetti alla produzione e preparazione degli alimenti.
Tali soggetti, oltre a quanto previsto dall'unità formativa di base, devono formarsi anche su:

  • l'articolazione del Piano di autocontrollo
  • identificazione dei punti critici (CCP), monitoraggio e misure correttive
  • procedure di controllo delocalizzate e le GMP
  • allergie ed intolleranze alimentari
  • individuazione e controllo dei rischi specifici nelle fasi del processo per ogni singola tipologia di attività


B) Nel secondo caso (aggiornamento) è previsto un corso di sei ore in aula così articolato:

  • verifica pratica dell'autocontrollo (contestualizzazione delle evidenze oggettive), sintesi generale e richiamo alle normative di riferimento in vigore
  • le buone prassi di sicurezza alimentare
  • le intolleranze alimentari
  • cenni alle procedure specifiche per la produzione, preparazione e o somministrazione di alimenti privi di glutine
  • cenni sulle norme riguardanti l'etichettatura
  • analisi di casi particolari e di interesse comune


La normativa prevede inoltre un aggiornamento periodico della formazione che deve essere tenuto ogni 5 anni mentre, almeno annualmente, deve essere documentata un'attività di addestramento incentrata su aspetti pratici con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi specifici ad ogni mansione.
Quest'ultima, purché documentata, può essere svolto direttamente in azienda dal titolare o dal responsabile dell'autocontrollo sempre che sia in possesso dell'attestato di partecipazione al corso.

Le verifiche, da parte dell'ASL, saranno finalizzate all'effettiva acquisizione delle competenze attraverso
I) analisi documentali
II) verifica Piani di Autocontrollo
III) verifica dei piani formativi
IV) verifica di alcuni comportamenti pratici messi in essere da operatori alimentari all'interno dell'azienda.
Questo avverrà anche attraverso la redazione di apposite check lists mirate alla verifica dell'efficacia della formazione.

CNA SAVONA, al fine di erogare un adeguato servizio a tutte le imprese operanti nel settore alimentare, organizza corsi di formazione/aggiornamento per coloro che rientrano negli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 852/2004 ed esplicitati attraverso il Regolamento Regionale n° 793/2012 ovvero titolari, OSA e Responsabili dell'Autocontrollo e della produzione degli alimenti.

[scarica qui] il modulo di iscrizione così ripartito:
A) CORSO DI FORMAZIONE: 8+8 ore
B) CORSO DI AGGIORNAMENTO: 6 ore


Info

  • Dott. Matteo Sacchetti

Ufficio CNA di Savona
tel.: 019/829708-Int. 213
e-mail: matteo.sacchetti[AT]cnasavona.it