news ambiente e sicurezza

Nuove regole per la gestione di AEE e RAEE

Il 12 aprile u.s. è entrato in vigore il D. Lgs. 49/2014, recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che ha abrogato il precedente D. Lgs. 151/2005 e pertanto detta le nuove regole per la gestione di AEE e RAEE.

Il decreto è già in vigore, ma le sue disposizioni si applicheranno in tempi diversi. Infatti:

  • dal 12.4.2014 e sino al 14 agosto 2018 si applicherà alle AEE rientranti negli Allegati I e II che rispecchiano quasi fedelmente quelle previste dal D. Lgs. 151/2005, con poche aggiunte o modifiche (ad es. aggiunta dei pannelli fotovoltaici);
  • dal 15 agosto 2018 in poi, si applicherà a tutte le AEE rientranti negli Allegati III e IV che, invece, sono abbastanza diverse dalle preesistenti.

Per i distributori, la principale novità introdotta dal decreto è il ritiro "uno contro zero".
Fermo restando l'obbligo di ritiro "uno contro uno", quindi, è stata introdotta la facoltà di ritirare a titolo gratuito i RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne < a 25 cm) provenienti dai nuclei domestici senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
Tale facoltà diventa un obbligo per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio, di almeno 400 m2.
Come al solito, le modalità per effettuare questa nuova forma semplificata di raccolta dei RAEE sono demandate ad un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente.

Nulla cambia, invece, in merito all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: i distributori sono ancora soggetti a presentare la documentazione per l'iscrizione nella sezione RAEE dell'Albo e dovranno indicare anche quali sono i luoghi presso i quali intendono effettuare il "deposito preliminare" dei RAEE.

I RAEE andranno, obbligatoriamente, trasportati presso il centro di raccolta comunale o presso impianti autorizzati secondo una delle due modalità alternative:

  • ogni 3 mesi;
  • al raggiungimento di 3500 Kg;

ed in ogni caso, anche quando non dovessero essere raggiunti i 3500 Kg, il deposito non potrà superare la durata di un anno.
Vi è la possibilità di elevare la quantità in deposito a 3500 Kg per ciascun raggruppamento 1 - 2 - 3 e 3500 Kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, qualora i RAEE siano ritirati da trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie ordinarie (ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006), per essere trasportati presso i centri di raccolta comunali o presso gli impianti autorizzati.

Le sanzioni restano inalterate rispetto al 151/2005 e sono piuttosto pesanti (ad es. da 150 € a 400 €, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso da parte del distributore).