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Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso (PFU)

Con la Legge 116/2014 è stato modificato l'art. 228 del TU ambientale, sulla gestione dei pneumatici fuori uso (PFU), che prevede l'indicazione in fattura, in tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici, del contributo a carico degli utenti finali necessario per far fronte agli oneri della gestione dei PFU. La modifica è in vigore dal 21.08.2014.


La legge di conversione chiarisce alcuni aspetti sulle modalità di indicazione ed applicazione in fattura del contributo PFU nel mercato nazionale del ricambio; in particolare è precisato che:

1) il contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto (ricordiamo che va utilizzata la seguente dicitura: "contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152");

2) nella prima immissione sul mercato, il produttore o l'importatore applicano il contributo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio;

3) in tutte le successive fasi di commercializzazione, il contributo rimane invariato con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto del pneumatico.