Nell'ambito delle indicazioni non vincolanti trasmesse dall'INAIL, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha licenziato SCHEDE TECNICHE per singoli settori di attività che, oltre a fornire misure di prevenzione a carattere generale, sono indispensabili per sostenere un modello di ripresa economica compatibile con la salute di utenti e lavoratori.
CNA Info
Per una più pratica ricerca, alleghiamo i provvedimenti in vigore alla data odierna tra cui:
Nella cosiddetta "fase 2" gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile.
Nell'incomprensibile marasma documentale che caratterizza questa frenetica fase di auspicata riapertura delle attività, proviamo a fare un minimo di chiarezza.
Accanto a molte speculazioni commerciali che talvolta alimentano ulteriore confusione, esistono alcune fonti di affidabile riferimento.
Rispetto le ultime disposizioni contenute nei precedenti atti normativi del Governo (DPCM) e della Regione (ordinanza) che trovate nelle precedenti mail, sono intervenute nuove prescrizioni che riguardano la riapertura di nuove attività rispetto quelle già precedentemente aperte.
Il decreto-legge n. 19/2020 entrato in vigore in data 26 marzo ha apportato alcune modifiche riguardanti l'aspetto sanzionatorio disciplinato precedentemente dalla legge n. 13/2020.
Illustriamo qui una sintesi delle misure d'urgenza messe in atto dal Governo per fronteggiare la grave crisi economica in atto e in divenire derivante dall'emergenza CORONAVIRUS.I provvedimenti, limitatamente alle imprese e ai lavoratori riguardano principalmente il sostegno per i lavoratori e per le aziende al fine di conservare i posti di lavoro,il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese e le misure in campo fiscale ( e contributivo ) allo scopo di evitare ulteriori aggravi sui problemi di liquidità.
Comunicazioni al Prefetto - art. 1 lett. d) e g) DPCM 22/03/2020: casi in cui deve essere effettuata
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che, in due ipotesi contemplate alle lett. d) e g) dell’art. 1, venga richiamata la figura del Prefetto per entrare solo eventualmente nel merito della sospensione di alcune attività rimaste operative.
Sono pervenuti quesiti che riguardano la tipologia di spostamenti (per le ragioni specificate dal decreto) che necessitano di autocertificazione il cui modulo, visto il livello di emergenza equiparato sul tutto il territorio nazionale, viene riportato a fondo pagina.