TRASPORTO DI METALLI IN REGIME SEMPLIFICATO

A seguito dell'emanazione del D.M. 1° febbraio 2018 ("Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi"), con la Delibera n° 2 del 24 aprile 2018, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha definito la nuova categoria 4-bis alla quale ci si potrà iscrivere a partire dal prossimo 15 giugno.

 

Per prima cosa è necessario sottolineare che l'iscrizione in tale sottocategoria non consentirà la contemporanea iscrizione nelle altre categorie dell'albo relative al trasporto dei rifiuti.

Le imprese che vorranno iscriversi alla categoria 4-bis dovranno:

a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);

b) essere in regola con contributi ed in assenza di condanne;

c) avere in disponibilità almeno un mezzo - e non più di due - ad uso proprio con portata inferiore alle 3,5 t.

Le imprese iscritte saranno autorizzate a trasportare solo determinate tipologie di rifiuti (16 codici CER individuati nella delibera) per un quantitativo annuo massimo di 400 t.

L'iscrizione avrà durata quinquennale e ogni anno l'impresa sarà tenuta al pagamento di un diritto annuale pari a 50 €.

Per poter leggere interamente la delibera dell'Albo collegarsi all'indirizzo: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/083-Del02_24.04.208.pdf

Il D.M. 1° febbraio 2018 si applica alle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali in forma ordinaria (cat.1, 4 e/o 5) o nella nuova categoria semplificata 4-bis che effettuano la micro-raccolta di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Il decreto definisce un formulario di trasporto semplificato per la raccolta effettuata con un unico veicolo presso al massimo 10 produttori nell'arco di una stessa giornata, definisce le modalità di compilazione di detto formulario e stabilisce che, per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti, la conservazione in ordine cronologico per 5 anni di questi formulari semplificati sostituisce l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Per poter consultare il decreto collegarsi all'indirizzo: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/NormativaNazionale/025-DM_01.02.2018.pdf

INFO E CONTATTI

Luana Pongiglione

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