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Autotrasporto illegittimi i costi minimi

La Corte di Giustizia Europea ha pubblicato la sentenza emessa il 4 settembre 2014 che ritiene illegittimi i costi minimi dell'autotrasporto.

Tale sentenza dà ragione alle perplessità ed alla prudenza manifestate dalla CNA FITA della Liguria in questi anni verso un provvedimento che è stato causa di infinite vertenze.

Il testo integrale della sentenza, dopo l'interminabile elenco delle imprese e delle associazioni coinvolte nelle sette cause oggetto del ricorso, dopo avere riassunto i termini della questione ed il contesto normativo, entra nel merito della questione. La parte sulle "questioni pregiudiziali" spazia dal punto 26 al punto 59 ed è quella più interessante, perché contiene i presupposti della sentenza. Come abbiamo anticipato, delle considerazioni espresse, una potrebbe sembrare anacronistica (quella sull'Osservatorio dell'Autotrasporto, che non esiste dall'agosto del 2012). Nel punto 27 della sentenza emerge che la Corte europea sa che l'Osservatorio non esiste più, ma deve comunque considerarlo, perché "Nel corso del periodo tra novembre 2011 e agosto 2012, cui si riferiscono i procedimenti principali, i costi minimi d'esercizio sono stati effettivamente fissati dall'Osservatorio".

Restando nell'ambito dell'Osservatorio, la sentenza è comunque importante, perché conferma l'illegittimità delle tabelle dei costi minimi da esso emanate. A prima vista, questa considerazione sembra non avere senso oggi, però assume un significato per le cause di rivalsa da parte degli autotrasportatori che riguardano i trasporti effettuati tra novembre 2011 e agosto 2012. Ciò significa che sin da oggi i giudici che devono affrontare ricorsi di questo tipo devono considerare che i costi minimi in quel periodo sono sicuramente illegittimi. Ciò potrebbe anche scatenare ulteriori cause di rivalsa per sentenze favorevoli ai costi minimi già emesse finora.

I provvedimenti dell'Osservatorio (e della Consulta da cui era emanazione) sono stati bocciati perché "La normativa nazionale che istituisce la Consulta e l'Osservatorio non precisa i principi direttivi cui tali organi devono attenersi e non contiene nessuna norma atta a impedire ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria di agire nell'esclusivo interesse della categoria" (punto 35).

Il punto 41 rappresenta il colpo alla legittimità dell'Osservatorio e, quindi, ai suoi provvedimenti: "Da quanto precede risulta che, considerate la composizione e la modalità di funzionamento dell'Osservatorio, da un lato, e l'assenza tanto di criteri d'interesse pubblico definiti per legge in modo sufficientemente preciso da garantire che i rappresentanti dei vettori e dei committenti operino effettivamente nel rispetto dell'interesse pubblico generale che la legge mira a conseguire, quanto di un effettivo controllo e di potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato, dall'altro, l'Osservatorio è da considerarsi un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE quando adotta decisioni che determinano i costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto quali quelle in parola".

E giusto per chiarire il concetto, il punto 43 precisa: " Occorre dichiarare al riguardo che la determinazione di costi minimi d'esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte". Perciò, il punto 45 stabilisce che "Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la determinazione dei costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno".

Se si limitasse ai provvedimenti presi dall'Osservatorio, la sentenza della Corte Europea avrebbe un valore limitato nel tempo. Ma la sua portata per il presente e il futuro la troviamo al punto al punto 51, che è il vero siluro contro l'articolo 83bis: "Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d'esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento".

E la sentenza precisa al punto successivo: "A tale riguardo va rilevato che la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale". Ciò perché (punto 53) "Una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico".

La questione della sicurezza prosegue nei successivi tre punti e riguarda anche le deroghe ai costi minimi previsti dallo stesso articolo 83bis, previste sia per i trasporti inferiori ai cento chilometri giornalieri, sia eventuali accordi di settore. Il punto 55 afferma infatti: "I provvedimenti in esame vanno al di là del necessario. Da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza".

Il punto 56, inoltre, sostiene che comunque già le attuali norme sulla sicurezza sono sufficienti: "Esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, menzionate al punto 7 della presente sentenza, riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato". Perciò "La determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo".

[Scarica qui] il testo integrale della sentenza della Corte Europea 4 settembre 2014 sui costi minimi