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Cabotaggio stradale: interviene il Governo con il decreto "Sblocca Italia"

La bozza di decreto presentata al Consiglio dei Ministri comprende una modifica che rende più efficaci i controlli sul trasporto nazionale svolto da imprese comunitarie ed inasprisce le sanzioni come richiesto da tempo dalla Fita CNA.

Il Pacchetto 11 del decreto "Sblocca Italia" contiene un articolo che interessa direttamente l'autotrasporto.

L'articolo 44, infatti, apporta un importante cambiamento che renderà più efficaci i controlli sull'abusivismo nel cabotaggio stradale ed inasprisce le sanzioni; ciò tramite la modifica dell'articolo 46-bis della Legge 298/1974 che stabilisce le sanzioni per i trasporti abusivi. Con la modifica apportata dallo "Sblocca Italia", le medesime sanzioni saranno applicate "nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora non vengano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo le prove documentali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento numero 1072/2009". In concreto, ciò significa che basterà che un vettore straniero non abbia la documentazione completa sul trasporto nazionale che sta svolgendo per essere considerato abusivo.

Ricordiamo che la sanzione impone, altre a una multa di 15 mila euro, anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la confisca in caso di reiterazione.

Inoltre, il decreto stabilisce che nella verifica dei trasporti in regime di cabotaggio stradale, la mancata corrispondenza tra le registrazioni del cronotachigrafo digitale (o altri elementi relativi alla circolazione) ed i documenti del trasporto (definiti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 1072/2009) costituisce fonte di prova di un trasporto abusivo.

L'articolo 44 della bozza del decreto "Sblocca Italia" apporta anche modifiche per i pagamenti dei contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, che saranno attuati in compensazione tramite modello F24. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il ministero dei Trasporti.