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Autotrasporto Merci: rimborso Accisa primo trimestre 2022

Autotrasporto Merci: rimborso Accisa primo trimestre 2022

L’Agenzia delle Dogane ha diffuso la Circolare Prot. 142124/RU del 31 Marzo 2022 (che si allega) con la quale rende nota la disponibilità sul proprio sito del software aggiornato per la presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio del PRIMO TRIMESTRE 2022 da parte delle imprese di autotrasporto merci con veicoli di peso pari o superiori a 7,5 tonnellate e di classe ambientale euro 5 e 6 (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2022 ).

QUANTIFICAZIONE DEI LITRI CONSUMATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2022

Come evidenziato dalla sopra richiamata circolare, per la quantificazione dei litri agevolabili relativi al 1° Trimestre 2022, va fatto riferimento esclusivamente a quelli riforniti entro l’intervallo di tempo che va DAL 1° GENNAIO 2022 ALLA FINE DELLA GIORNATA DEL 21 MARZO 2022 ( anche se poi impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre : dal 22 al 31 marzo). Pertanto nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1 gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dall’1 gennaio al 21 marzo 2022.

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2022.
Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda.

MISURA DEL RIMBORSO

La misura del rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio (come è noto la misura è stata fissata dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 che ha introdotto l’accisa per il gasolio professionale).

FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso)
In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro.

CODICE TRIBUTO

Il codice tributo per effettuare la compensazione è il 6740.

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