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Costruzioni e appalti: impossibilità della prestazione e proroga validità degli atti abilitativi

Costruzioni e appalti: impossibilità della prestazione e proroga validità degli atti abilitativi

In relazione al DL 18/2020, preme richiamare l'attenzione in particolare su due articoli del decreto;

  • l’art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
  • l’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).

Nell’art. 91 si specifica che, qualora vi dovessero essere ritardi oppure omessi adempimenti, relativamente al periodo di emergenza sanitaria, si potrà invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’eventuale carenza di mascherine, che vanno considerate DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile, come ad esempio nei cantieri, mantenere la distanza di un metro tra un lavoratore e l’altro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, ed quindi per richiedere ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

Nell’art. 103, che al comma 2 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, si dispone sostanzialmente la proroga di diverse scadenze temporali concernenti, tra gli altri, anche gli “atti abilitativi”.

A nostro avviso l’attestazione SOA va sicuramente considerata come un atto abilitativo, così come la certificazione f-gas e la qualificazione FER, tutte abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici, installazione e manutenzione di impianti f-gas e/o alimentati da fonti rinnovabili.

In pratica, senza essere in possesso di quelle attestazioni, certificazioni e qualificazioni gli appalti pubblici non si possono fare così come non si possono mettere le mani su impianti FER o che contengono f-gas. Anche per quanto riguarda questo provvedimento va sottolineato quanto richiesto precedentemente da CNA Installazione Impianti in materia di congelamento tempi di durata delle certificazioni f-gas.