Testo Unico Sicurezza: speciale cantieri
luned́ 12 maggio 2008
Il Titolo IV del Testo Unico comprende sia disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (abrogando il D. Lgs. n° 494/96), sia norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota (sostituendo specifiche disposizioni fino ad oggi contenute nel D.P.R. n° 164/56, nel D.P.R. n° 547/55, nel Titolo III del D. Lgs. n° 626/94, in Accordi Stato/Regioni ed altre fonti normative).

Esso si compone di 72 articoli (dal n° 88 al n° 160) e 14 allegati (dal X al XXIII).

Il Capo I recante "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" riprende i contenuti del D. Lgs. n° 494/96 con alcune integrazioni e novità; in questa sede ci limiteremo a segnalare quelle più significative per i lavoratori autonomi e le imprese.

In merito a queste ultime, il Testo Unico introduce - accanto al concetto di "impresa esecutrice" - anche la definizione di "impresa affidataria" intesa come "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

Nell'allegato XVII vengono indicati i documenti che le imprese (affidatarie ed esecutrici) ed i lavoratori autonomi devono esibire al committente (o al responsabile dei lavori) per attestare la loro idoneità tecnico-professionale quali, ad esempio, iscrizione alla C.C.I.A.A., documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (ove previsti), documentazione attestante la conformità alle disposizioni dello stesso Testo Unico di macchine, attrezzature ed opere provvisionali, attestati inerenti la formazione, D.U.R.C., etc... In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente esibire - oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed al D.U.R.C. - un'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

Le sole imprese esecutrici sono tenute anche a rilasciare al committente (o al responsabile dei lavori) una dichiarazione dell'organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente esibire - oltre al D.U.R.C. - un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

La documentazione di cui sopra sarà trasmessa dal committente - insieme al nominativo delle imprese esecutrici - all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi è richiesto - oltre che di attuare quanto previsto nel loro P.O.S. (ove obbligatorio) - di attenersi scrupolosamente alle disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C. (ove previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica che ciò avvenga con opportune azioni di coordinamento e controllo. Quest'ultimo è tenuto altresì a:
- verificare l'idoneità dei singoli P.O.S. (assicurandone la coerenza con il P.S.C. e verificando che gli stessi vengano, se necessario, adeguati all'evolversi dei lavori in cantiere);
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori (previa contestazione scritta alle imprese e/o ai lavoratori autonomi interessati) eventuali inadempienze, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle stesse imprese o lavoratori autonomi trasgressori e la risoluzione del contratto (in caso la committenza ignori la segnalazione, il coordinatore per l'esecuzione comunica l'inadempienza ad A.S.L. e D.P.L. e ha facoltà di prevedere la sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente).

Gli obblighi dei lavoratori autonomi si esauriscono nelle disposizioni previste nella parte generale del Testo Unico (utilizzo di attrezzature di lavoro e D.P.I. in conformità al Titolo III e adozione di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto) fatta salva la necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.


Le imprese esecutrici sono chiamate all'osservanza delle misure generali di tutela che - oltre a quanto previsto dalla prima parte del Testo Unico per tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - consistono essenzialmente nell'organizzazione e nel mantenimento in adeguate condizioni del cantiere, limitatamente alla parte di propria competenza.

I datori di lavoro delle imprese (affidatarie ed esecutrici), anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), devono:
- provvedere alla logistica di cantiere, alla predisposizione dei servizi igienico-assistenziali ed all'organizzazione dei posti di lavoro;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali e/o attrezzature, la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio/evacuazione di detriti e macerie;
- redigere il piano operativo di sicurezza.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del P.S.C. e la redazione del P.O.S. costituiscono - limitatamente al singolo cantiere interessato - adempimento all'obbligo di:
- valutazione dei rischi (ed elaborazione del relativo documento nei casi previsti);
- aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- fornitura alle altre imprese e/o lavoratori autonomi delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperazione e coordinamento mediante redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Vengono introdotti anche specifici obblighi per le imprese affidatarie che sono chiamate a:
- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati;
- vigilare sull'applicazione del P.S.C.;
- coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela;
- verificare la congruenza dei P.O.S. delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione si riferiscono anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria (fatto salvo quanto previsto anche per l'impresa esecutrice in caso di accettazione del P.S.C. e redazione del P.O.S., limitatamente al singolo cantiere). Ciò comporta anche per l'impresa affidataria, tra le altre cose, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi (che si attua, in questo caso, con le modalità di cui all'Allegato XVII dello stesso Testo Unico).

Rispetto al D. Lgs. n° 494/96 viene introdotta un'ultima sostanziale novità che prevede sia l'impresa affidataria - prima dell'inizio dei lavori - ad inviare il P.S.C. (trasmesso a sua volta dal committente o dal responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori) alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Viene inoltre stabilito che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all'impresa affidataria (e non più al coordinatore per l'esecuzione) che - dopo averne verificato la congruità rispetto al proprio - lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno quindi inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche (che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione della documentazione).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti a mettere a disposizione dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori copia del P.S.C. (ove previsto) e del P.O.S. almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell'accettazione del P.S.C. (e delle modifiche significative eventualmente apportate allo stesso), ciascuno di essi è tenuto a consultare il R.S.L. ed a fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano stesso.