| Agenti cancerogeni: registro degli esposti e cartelle sanitarie |
| marted́ 02 ottobre 2007 | |
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A 13 anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. diventa realtà il decreto attuativo per l'istituzione del registro e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (o mutageni) durante il lavoro.
In proposito, si ricorda che il Titolo VII del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. stabilisce che i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni (o mutageni) ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed iscritti in un registro - istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente - nel quale è riportata, per ciascuno di essi: - l'attività svolta; - l'agente cancerogeno (o mutageno) utilizzato; - ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui sopra, provvede ad istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda sotto la responsabilità del datore di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni il datore di lavoro invia all'I.S.P.E.S.L. la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso; il registro nella sua totalità e le cartelle sanitarie e di rischio sono consegnati all'I.S.P.E.S.L. in caso di cessazione di attività dell'azienda (sempre entro 30 giorni). Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali. Oltre a quanto sopra specificato, il datore di lavoro deve: - consegnare copia del registro all'I.S.P.E.S.L. ed all'Organo di Vigilanza competente per territorio (A.S.L.) e comunicare loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; - consegnare, a richiesta, all'Istituto Superiore di Sanità copia del registro; - in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegnare copia del registro all'Organo di Vigilanza competente per territorio (A.S.L.); - in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, chiedere all'I.S.P.E.S.L. copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio (qualora il lavoratore non ne sia in possesso). Il D. M. 155/07 precisa che il registro - conforme al modello di cui all'allegato 1 del decreto stesso, compilato sulla base della valutazione dei rischi effettuata e sottoscritto dal datore di lavoro sulla prima pagina - dovrà essere: - costituito da fogli legati e numerati progressivamente; - inviato (dal datore di lavoro in busta chiusa, siglata dal medico competente) all'I.S.P.E.S.L. ed all'Organo di Vigilanza competente per territorio (A.S.L.) entro 30 giorni dalla sua istituzione. Con le stesse modalità dovranno essere inviate le eventuali variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori. Le cartelle sanitarie e di rischio - compilate in conformità al modello di cui all'allegato 2 dello stesso decreto, sottoscritte dal medico competente sulla prima pagina, nonché datate e sottoscritte anche dal datore di lavoro - dovranno essere costituite da fogli legati e numerati progressivamente. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni inerenti i dati dell'azienda utilizzando il modello di cui all'allegato 1A del decreto, compilato solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse. Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro all'I.S.P.E.S.L. ed all'Organo di Vigilanza competente per territorio (A.S.L.). È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto in oggetto. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (02/10/2007). |