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Riqualificazione energetica degli edifici |
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venerdì 02 marzo 2007 |
La L. n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto - all'art. 1, cc. 344 e 352 - un'agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici finalizzata al risparmio energetico.
Per l'attuazione di tali disposizioni, sono tuttora direttamente applicabili le modalità previste per le agevolazioni del 36% in tema di ristrutturazioni edilizie (preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara e pagamento effettuato tramite bonifico bancario o postale).
Queste le principali novità introdotte dalla normativa in esame:
1. Le nuove agevolazioni per il risparmio energetico su edifici esistenti.
L'art 1, cc. 344 e 352, della L. n° 296/2006 introduce, dal 01/01/2007, una specifica detrazione da ripartire in 3 quote annuali (anziché 10), pari al 55% delle spese documentate sostenute entro il 31/12/2007 per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale1 inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. Lgs. n° 192/2005, per un valore massimo della detrazione pari a € 100.000,00;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, per un valore massimo della detrazione pari a € 60.000,00;
- interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, per un valore massimo della detrazione pari a € 60.000,00;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un valore massimo della detrazione pari a € 30.000,00.
1.1 Modalità applicative della nuova disciplina per gli interventi energetici su edifici esistenti
Per gli adempimenti necessari alla fruizione di questa nuova agevolazione - che interessa edifici già costruiti - il provvedimento rinvia a quanto disposto, per la detrazione del 36%, dal D.M. n° 41/1998 e s.m.i.
Il riconoscimento del nuovo beneficio è vincolato al rispetto di due ulteriori condizioni:
- l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
- l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 192/2005, qualora introdotta dalla Regione o dall'Ente locale, ovvero - negli altri casi - di un "attestato di qualificazione energetica" dell'edificio o dell'unità immobiliare, predisposto ed asseverato da professionista abilitato.
2. Altre agevolazioni possibili sugli interventi di riqualificazione energetica: il 36%
Nei casi in cui non sia possibile rientrare nelle agevolazioni di cui al punto 1 ed 1.1, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici residenziali già esistenti è possibile usufruire della detrazione del 36%.
Le tipologie più frequentemente realizzate sono:
- le opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentono un contenimento del fabbisogno energetico legato al riscaldamento di almeno il 10%;
- l'installazione di impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda attraverso pannelli solari;
- l'installazione di impianti con pompa di calore per riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda;
- l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a combustibile;
- la trasformazione (legittimamente deliberata dal condominio) di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas (purché dalla trasformazione derivi un risparmio energetico non inferiore al 20%).
3. Disciplina applicabile agli interventi energetici per i nuovi edifici
La L. n° 296/2006, all'art. 1, c. 351 riconosce un contributo del 55% degli extra costi sostenuti, incluse le spese di progettazione, per interventi di realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici:
- di volumetria complessiva superiore ai 10.000 metri cubi;
- avviati entro il 31/12/2007 e terminati nei 3 anni successivi;
- che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, per la climatizzazione invernale, estiva e per l'illuminazione, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, tabella 1, del D. Lgs. n° 192/2005.
La legge introduce una detrazione, da ripartire in 3 quote annuali (anziché 10), pari al 55% delle spese documentate sostenute entro il 31/12/2007 per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. Lgs. n° 192/2005, per un valore massimo della detrazione pari a € 100.000,00;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, per un valore massimo della detrazione pari a € 60.000,00;
- interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università, per un valore massimo della detrazione pari a € 60.000,00;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un valore massimo della detrazione pari a € 30.000,00.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi al sig. Carbone - c/o CNA Albenga (tel.: 0182/53442 - e-mail gianni.carbone[AT]cnasavona.it).
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