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Legge n° 488/92 artigiana: aperti i termini di presentazione delle domande a partire dal 01/06/2006 (fino al 31/07/2006).
La L. n° 488/92 è stata modificata anche nella versione dedicata al comparto artigiano: nonostante la scarsità delle risorse assegnate e le limitazioni introdotte si tratta di un'opportunità di sviluppo.
Con il Decreto Interministeriale del 01/02/2006 è stata data attuazione alle novità introdotte dall'art. 8 della L. n° 80/2005 (riforma degli incentivi) che prevede l'obbligo di un finanziamento bancario ordinario da affiancare al contributo in conto capitale e ad un finanziamento agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, modificando il precedente regime di aiuto e riducendo l’entità della quota in conto capitale integrandola con un finanziamento agevolato (concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti) ad un tasso pari allo 0,50%.
Deve comunque essere assicurato un apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento (sono considerati mezzi propri tutte le coperture finanziarie esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, compreso quindi il finanziamento bancario ordinario).
Per poter accedere alle agevolazioni, l’impresa deve obbligatoriamente ottenere un finanziamento ordinario da parte di una banca, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quello agevolato.
La delibera del finanziamento bancario deve essere prodotta in fase di presentazione della domanda di agevolazione.
Le agevolazioni sono destinate alle imprese iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. n° 443/85 appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi (queste ultime costituite sotto forma di società regolari); tali imprese possono operare anche in regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n° 600/73.
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi realizzati in aree classificate depresse e comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a € 100.000,00 e non superiori a € 1.500.000.
Le attività concernenti il ricevimento delle domande e gli adempimenti collegati, l’istruttoria delle stesse, la formazione delle graduatorie e le attività successive, fino alla concessione definitiva delle agevolazioni, sono svolte da Artigiancassa S.p.A.
Spese ammissibili e relativi divieti
Le spese ammissibili più significative sono:
- progettazioni, direzioni lavori, oneri di concessione, prestazioni per ottenere le certificazioni di qualità (il tutto con il limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile), nonché le spese di istruttoria per la delibera del finanziamento, eventuali perizie e costi connessi alla stipula dei finanziamenti;
- acquisto suolo (con il limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile) e sue sistemazioni;
- acquisto o costruzione immobili, opere murarie e assimilate;
- macchinari, impianti ed attrezzature (a condizione che siano nuovi di fabbrica);
- programmi informatici e brevetti;
- acquisto del solo immobile, qualora l’impresa conduca la propria attività in locali in fitto.
Non sono invece consentiti:
- titoli di spesa inferiori ad € 500,00;
- spese realizzate con il contratto "chiavi in mano";
- spese per l'acquisto di terreni ed immobili;
- brevetti per la parte di proprietà dei soci dell’impresa richiedente le agevolazioni (nel caso di soci persone fisiche il divieto è esteso ai beni di proprietà del coniuge o affini dei soci stessi entro il terzo grado);
- spese relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone.
Tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate non potranno essere distolte dall'uso prima di 5 anni dalla relativa entrata in funzione.
A chi rivolgersi
Per la predisposizione e l'inoltro della domanda contattare il sig. Carbone (CNA di Albenga - Tel. 0182/53442 - e-mail: gianni.carbone[AT]cnasavona.it).
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