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Visite mediche preassuntive |
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venerdì 03 ottobre 2008 |
Con la "Manovra estiva" (L. n° 133/2008 di conversione del D. L. n°112/2008) e con il "Decreto Milleproroghe" (L. n° 129/2008 di conversione del D. L. n° 97/2008):
- è stato prorogato al 01/01/2009 il divieto di effettuare le visite mediche preassuntive di cui all'art. 41, c. 3, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008 (effettuate dal medico competente)
- è stata abrogata la visita medica preassuntiva per gli apprendisti, prevista dalla L. n° 25/55. Questa misura elimina la visita medica per gli apprendisti effettuata presso l'ASL (superflua in assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, sovrabbondante in presenza di tale obbligo).
Si ricorda che per i minori rimane vigente l'obbligo delle visite mediche previste dalla L. n° 977/1967 e s.m.i., finalizzate ad accertarne l'idoneità alla mansione (attività lavorativa) cui sono addetti. Tali accertamenti sanitari sono da effettuarsi prima di adibire il minore alla mansione e, periodicamente, ad intervalli non superiori ad un anno (sempre ai fini dell'accertamento dell'idoneità).
Le visite si eseguono presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale, inteso come medico della struttura ospedaliera pubblica o dell'A.S.L. o di medicina generale.
Se i minori, invece, sono adibiti ad una mansione (attività lavorativa) soggetta a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale, le visite previste dalla L. n° 977/1967 e s.m.i. devono essere sostituite dalla sorveglianza sanitaria prevista dagli artt. 41 e 42 del D. Lgs. n° 81/2008 (medico competente).
In ogni caso, le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro.
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