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L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria ha chiarito che i registri di carico e scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/06 sono soggetti a vidimazione; Vi invitiamo pertanto a sospendere le scritture su eventuali registri non vidimati ed a dotarVi di moduli vidimati ove procedere con le registrazioni senza soluzione di continuità.
Si riporta di seguito il testo della risposta a noi pervenuta in data 05/02/2007 in seguito al quesito posto in data 20/11/2006 circa l'obbligo di vidimazione e bollatura dei registri in questione.
||Oggetto: quesito relativo all'obbligo di vidimazione e bollatura dei registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D. Lgs. 152/2006.
Con il quesito in oggetto, codesto Ente, alla luce delle novità introdotte dall'art. 190, 6° comma, del D. Lgs. 152/2006, il quale, in riferimento ai registri di carico e scarico dei rifiuti, recita testualmente che gli stessi "sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA", chiede se per essi sussista ancora l'obbligo di vidimazione e bollatura, tenuto conto che detti obblighi sono stati aboliti in riferimento ai registri contabili obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
In merito, si osserva che l'art. 39 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 dispone che i registri IVA "devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice Civile". Tale ultima disposizione legislativa prevede che "qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione" i libri contabili "devono essere bollati in ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio". Pertanto, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l'art. 190, comma 6°, del D. Lgs. 152/2006 prevede che i registri di carico e scarico dei rifiuti debbano essere "vidimati", gli stessi dovranno essere bollati ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.||
In attesa che il decreto correttivo del Testo Unico in Materia Ambientale - approvato dal Governo il 12 ottobre 2006 (in attesa del parere della Conferenza unificata) - faccia luce sulla vicenda, Vi preghiamo di contattare Luana o Chiara presso la sede del Centro Assistenza C.N.A. Savona - tel.: 019/829708-Int. 3 - e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it - chiara.decia[AT]cnasavona.it per procedere alla vidimazione dei registri ed avere ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.
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