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martedì 06 marzo 2007 |
Ricordiamo che - ai sensi del c. 8, art. 212 del D. Lgs. 152/06 - le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno devono:
- iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- corrispondere alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente un diritto annuale di iscrizione pari a € 50 (versamento da effettuarsi entro il 30 di aprile).
Resta ancora da chiarire se le imprese in oggetto siano tenute anche a:
- comunicare (così come previsto dal c. 3, dell'art. 189 del D. Lgs. 152/06) alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con le modalità previste dalla L. n° 70/94 (denuncia M.U.D.);
- annotare sull'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/06;
le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto del trasporto.
In proposito, riportiamo integralmente quanto veniva precisato nella Circolare del 28/04/2006 del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio indirizzata all'UNIONCAMERE ed a tutte le Associazioni di Categoria:
"La norma che obbliga gli operatori che trasportano in conto proprio rifiuti pericolosi in quantità fino a kg 30 e rifiuti non pericolosi non sottende alcun nuovo obbligo per questi operatori di riportarne i dati sul M.U.D., in quanto la norma che individua i soggetti obbligati al M.U.D. non è cambiata per quanto attiene al trasporto. Solo il trasporto svolto a titolo professionale continua ad essere soggetto a questi adempimenti. Il nuovo obbligo di iscrizione all'Albo per gli operatori in parola deriva da una specifica disposizione comunitaria che non riguarda registri e M.U.D.".
Successivamente però, consulenti qualificati - sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE del 09/06/2005 che ha definito trasportatori "a titolo professionale" sia coloro i quali trasportano rifiuti nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, sia coloro i quali, pur non esercitando la professione di trasportatori, "nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti" - ne hanno dedotto un'interpretazione completamente differente, in virtù della quale sarebbero obbligati sia alla tenuta del registro di carico/scarico, sia al M.U.D. anche i soggetti che trasportano i propri rifiuti (in quanto equiparati a "trasportatori professionali").
Ciò detto, in attesa che gli Enti e gli Organi di Vigilanza interpellati in merito dal Centro Assistenza CNA Savona chiariscano quanto sopra;
visto il generale clima di incertezza che sta paralizzando a livello nazionale l'applicazione della normativa in materia (in ragione del quale alcune Province hanno già dato parere positivo in merito alla vigenza degli obblighi in questione);
onde evitare eventuali contestazioni da parte di organi verificatori preposti al controllo;
invitiamo le imprese a contattare al più presto il nostro ufficio di Savona - Via Paleocapa n° 22/7 (Chiara o Luana - tel.: 019/829708-Int. 3 - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it - luana.pongiglione[AT]cnasavona.it) per verificare l'opportunità di procedere alla registrazione dei movimenti di rifiuti eventualmente effettuati, nonché di presentare il M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per l'anno 2006.
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