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Trasporto rifiuti propri: modificata la modulistica Stampa E-mail
martedì 11 marzo 2008
Con Delibera prot. n° 01/CN/ALBO (v. pdf), il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha adeguato il proprio regolamento e la modulistica alle variazioni introdotte con il D. Lgs. n° 4/2008 (correttivo al Testo Unico in materia ambientale) all'art.212, c. 8 del D. Lgs. n° 152/06 riguardante il trasporto di rifiuti prodotti in proprio.

Con le novità normative introdotte, la comunicazione da presentare all'Albo da parte dei produttori iniziali che intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi ovvero pericolosi in quantità non superiori a 30 kg/lt al giorno per ottenere l'iscrizione in forma semplificata deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici dell'impresa
- le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti
- gli estremi identificativi dei mezzi ed una dichiarazione, riportata nella modulistica, attestante la loro idoneità tecnica.

A tale scopo, il Comitato Nazionale ed alcune Sezioni Regionali hanno già modificato la modulistica necessaria.

All'interno della stessa delibera sono inoltre riportate diverse prescrizioni:
- i trasporti devono essere accompagnati da copia del provvedimento d'iscrizione corredata di dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 resa dal legale rappresentante
- l'idoneità tecnica dei mezzi deve essere mantenuta con interventi periodici di manutenzione
- i trasporti devono essere eseguiti evitando la dispersione, lo sgocciolamento e la fuoriuscita di esalazioni dai rifiuti i quali devono essere altresì protetti dalle intemperie
- prima di altri tipi di trasporti (e comunque ad intervalli periodici), i mezzi ed i contenitori devono essere bonificati
- il trasportatore deve verificare l'accettazione del carico da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto, verificandone anche il possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie per poter ritirare tali rifiuti
- per il trasporto di rifiuti sanitari devono essere rispettate le normative specifiche di tutela sanitaria ed ambientale
- i recipienti ed i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi non possono essere utilizzati per il trasporto di alimenti
- i recipienti mobili devono possedere determinate caratteristiche di resistenza ed essere provvisti di idonee chiusure, mezzi di presa ed accessori per eseguire in sicurezza il riempimento e lo svuotamento
- è vietato, fatte salve le necessità di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, il trasporto contemporaneo sullo stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e non pericolosi incompatibili tra loro
- gli imballaggi devono rispettare le norme sull'autotrasporto ed, eventualmente, il trasporto di merci pericolose
- i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere dotati di strumenti per il primo contenimento dell'eventuale dispersione di rifiuti e di idonei dispositivi di protezione individuali per gli operatori.

In merito alle domande d'iscrizione già presentate ma non ancora accolte, il Comitato Nazionale ha disposto quanto segue:
- per le domande presentate entro il 13/02/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 4/2008), le competenti Sezioni dell'Albo provvedono a deliberare entro 60 giorni dalla loro presentazione;
- le domande presentate dopo il 13/02/2008 con le modalità precedentemente in vigore dovranno essere integrate con le informazioni contenute nella nuova modulistica entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione Regionale.
 



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