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Testo Unico Sicurezza: speciale cantieri |
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lunedì 12 maggio 2008 |
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Le imprese esecutrici sono chiamate all'osservanza delle misure generali di tutela che - oltre a quanto previsto dalla prima parte del Testo Unico per tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - consistono essenzialmente nell'organizzazione e nel mantenimento in adeguate condizioni del cantiere, limitatamente alla parte di propria competenza.
I datori di lavoro delle imprese (affidatarie ed esecutrici), anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), devono:
- provvedere alla logistica di cantiere, alla predisposizione dei servizi igienico-assistenziali ed all'organizzazione dei posti di lavoro;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali e/o attrezzature, la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio/evacuazione di detriti e macerie;
- redigere il piano operativo di sicurezza.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del P.S.C. e la redazione del P.O.S. costituiscono - limitatamente al singolo cantiere interessato - adempimento all'obbligo di:
- valutazione dei rischi (ed elaborazione del relativo documento nei casi previsti);
- aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- fornitura alle altre imprese e/o lavoratori autonomi delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperazione e coordinamento mediante redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Vengono introdotti anche specifici obblighi per le imprese affidatarie che sono chiamate a:
- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati;
- vigilare sull'applicazione del P.S.C.;
- coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela;
- verificare la congruenza dei P.O.S. delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione si riferiscono anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria (fatto salvo quanto previsto anche per l'impresa esecutrice in caso di accettazione del P.S.C. e redazione del P.O.S., limitatamente al singolo cantiere). Ciò comporta anche per l'impresa affidataria, tra le altre cose, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi (che si attua, in questo caso, con le modalità di cui all'Allegato XVII dello stesso Testo Unico).
Rispetto al D. Lgs. n° 494/96 viene introdotta un'ultima sostanziale novità che prevede sia l'impresa affidataria - prima dell'inizio dei lavori - ad inviare il P.S.C. (trasmesso a sua volta dal committente o dal responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori) alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Viene inoltre stabilito che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all'impresa affidataria (e non più al coordinatore per l'esecuzione) che - dopo averne verificato la congruità rispetto al proprio - lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno quindi inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche (che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione della documentazione).
I datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti a mettere a disposizione dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori copia del P.S.C. (ove previsto) e del P.O.S. almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Inoltre, prima dell'accettazione del P.S.C. (e delle modifiche significative eventualmente apportate allo stesso), ciascuno di essi è tenuto a consultare il R.S.L. ed a fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano stesso.
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