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Testo Unico Sicurezza: speciale cantieri Stampa E-mail
lunedì 12 maggio 2008
Il Titolo IV del Testo Unico comprende sia disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (abrogando il D. Lgs. n° 494/96), sia norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota (sostituendo specifiche disposizioni fino ad oggi contenute nel D.P.R. n° 164/56, nel D.P.R. n° 547/55, nel Titolo III del D. Lgs. n° 626/94, in Accordi Stato/Regioni ed altre fonti normative).

Esso si compone di 72 articoli (dal n° 88 al n° 160) e 14 allegati (dal X al XXIII).

Il Capo I recante "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" riprende i contenuti del D. Lgs. n° 494/96 con alcune integrazioni e novità; in questa sede ci limiteremo a segnalare quelle più significative per i lavoratori autonomi e le imprese.

In merito a queste ultime, il Testo Unico introduce - accanto al concetto di "impresa esecutrice" - anche la definizione di "impresa affidataria" intesa come "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".

Nell'allegato XVII vengono indicati i documenti che le imprese (affidatarie ed esecutrici) ed i lavoratori autonomi devono esibire al committente (o al responsabile dei lavori) per attestare la loro idoneità tecnico-professionale quali, ad esempio, iscrizione alla C.C.I.A.A., documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (ove previsti), documentazione attestante la conformità alle disposizioni dello stesso Testo Unico di macchine, attrezzature ed opere provvisionali, attestati inerenti la formazione, D.U.R.C., etc... In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente esibire - oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed al D.U.R.C. - un'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

Le sole imprese esecutrici sono tenute anche a rilasciare al committente (o al responsabile dei lavori) una dichiarazione dell'organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente esibire - oltre al D.U.R.C. - un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

La documentazione di cui sopra sarà trasmessa dal committente - insieme al nominativo delle imprese esecutrici - all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi è richiesto - oltre che di attuare quanto previsto nel loro P.O.S. (ove obbligatorio) - di attenersi scrupolosamente alle disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C. (ove previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica che ciò avvenga con opportune azioni di coordinamento e controllo. Quest'ultimo è tenuto altresì a:
- verificare l'idoneità dei singoli P.O.S. (assicurandone la coerenza con il P.S.C. e verificando che gli stessi vengano, se necessario, adeguati all'evolversi dei lavori in cantiere);
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori (previa contestazione scritta alle imprese e/o ai lavoratori autonomi interessati) eventuali inadempienze, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle stesse imprese o lavoratori autonomi trasgressori e la risoluzione del contratto (in caso la committenza ignori la segnalazione, il coordinatore per l'esecuzione comunica l'inadempienza ad A.S.L. e D.P.L. e ha facoltà di prevedere la sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente).

Gli obblighi dei lavoratori autonomi si esauriscono nelle disposizioni previste nella parte generale del Testo Unico (utilizzo di attrezzature di lavoro e D.P.I. in conformità al Titolo III e adozione di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto) fatta salva la necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.


 



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