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Test antidroga per le mansioni lavorative a rischio Stampa E-mail
giovedì 10 gennaio 2008
Sulla G. U. n° 266 del 15/11/2007, è stato pubblicato il Provvedimento 30/11/2007 della Conferenza Stato-Regioni con il quale sono state individuate una serie di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, per le quali diviene obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. finalizzata all'accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.


L'allegato I del provvedimento reca le mansioni obbligate all'accertamento sanitario, tra cui quelle quelle inerenti le attività di trasporto (in particolare, relativamente ai conducenti di veicoli stradali per i quali è obbligatoria la patente C, D ed E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi, agli addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti, agli addetti alla guida di macchine di movimento terra e merci, etc...) e le attività pericolose che comprendono l'impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, etc...

Spetta al datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore alle mansioni di cui sopra (e successivamente con periodicità di norma annuale), richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari, comprensivi di esami complementari tossicologici di laboratorio, qualunque sia il tipo e la durata del rapporto di lavoro instaurato. Nell'ipotesi che il lavoratore risulti positivo ai test, il medico competente deve emettere un giudizio di inidoneità temporanea ed inviare il lavoratore al SERT della ASL o ad altra struttura sanitaria competente per ulteriori accertamenti sanitari.

Il lavoratore che rifiuti, senza giustificato motivo, gli accertamenti sanitari previsti deve essere subito rimosso dall'espletamento delle mansioni previste nell'allegato I con spostamento ad altro compito quando possibile o con sospensione dal rapporto di lavoro fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

Sono previste sanzioni sia per il lavoratore che non si sottopone agli accertamenti sanitari, sia per il datore di lavoro che non rimuove dalle mansioni a rischio il lavoratore tossicodipendente.

All'origine del provvedimento si colloca il D.P.R. 309/1990 "Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura" che demanda ad un successivo Decreto Ministeriale (mai emanato) la definizione dei contenuti (oggi definiti dal provvedimento in questione) per l'individuazione delle mansioni a rischio, la periodicità degli accertamenti, le modalità di esecuzione, etc...

Pertanto, in mancanza del decreto attuativo concertato tra il Ministro del Lavoro e quello della Salute di cui all'art. 125 del D.P.R. 309/1990, contenendo il provvedimento della Conferenza Unificata tutti gli elementi per adempiere agli obblighi in esame, si ritiene che le imprese debbano ottemperare agli adempimenti previsti, di concerto con il medico competente aziendale (per i casi in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato la necessità di intraprendere un'azione di sorveglianza sanitaria, sarà opportuno contattare professionisti in possesso dei requisiti di legge).

In merito all'obbligo di accertamento sanitario per gli stessi datori di lavoro ovvero per i lavoratori autonomi che svolgono le mansioni cosiddette "a rischio", considerato che al punto 2 dell'allegato I si fa esplicito riferimento alla figura del "conducente", appare ragionevole supporre che tali soggetti - qualora "conducenti" - non siano esenti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'intesa. Tanto più che l'intesa stessa pone l'accento sulla tutela non tanto dei lavoratori quanto dei terzi. Anche in questo caso, occorrerà procedere alla designazione del medico competente ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Ricordiamo infine che, così come disposto dalla L. 125/01 in materia di alcol e problemi correlati, "nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi" (ad es.: mansioni inerenti le attività di trasporto, lavoratori  addetti  ai  comparti  dell'edilizia  e  delle costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza, manutenzione ascensori, etc...) "è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche". Sanzioni sono previste in caso di violazione a detto divieto sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

La Legge prevede la facoltà per il datore di lavoro delle attività interessate di effettuare controlli alcolimetrici sui lavoratori, ma esclusivamente tramite il medico competente aziendale o i medici del lavoro dell'A.S.L. competente per territorio con funzioni di vigilanza. Per i lavoratori che risultano affetti da patologie alcolcorrelate e che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione per disintossicarsi viene concesso un periodo di sospensione dal lavoro con diritto alla conservazione del posto, così come previsto dal già citato "Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura". Quest'ultima disposizione, discendendo da un'altra norma, interessa tutti i lavoratori a prescindere dal settore di attività.

Considerato che il D. Lgs. 626/94 e s.m.i. affida al datore di lavoro la responsabilità della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, è opportuno che le imprese interessate procedano ad una puntuale azione di informazione nei confronti dei lavoratori addetti a mansioni "a rischio" in merito a:
- i danni conseguenti all'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il divieto tassativo di assunzione (disponendo, ad esempio, un divieto generale di introduzione e somministrazione di alcolici in azienda e cantieri ovvero introducendo un sistema di controllo per escludere dalla somministrazione i lavoratori soggetti al divieto).
 



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