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Stress lavoro-correlato: indicazioni della Commissione Consultiva Stampa E-mail
domenica 02 gennaio 2011
La valutazione dei rischi deve essere effettuata tenendo conto anche dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 (recepito tal quale a livello nazionale dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008).



Il D. Lgs. 81/08 ha affidato alla Commissione Consultiva Permanente il compito di formulare le indicazioni metodologiche per il corretto adempimento dell'obbligo di valutazione e per indirizzare le attività dei datori di lavoro (pubblici e privati), dei loro consulenti e degli Organi di Vigilanza.
Il 17 novembre scorso, la Commissione Consultiva Permanente ha finalmente approvato le suddette indicazioni, pubblicate con lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010; il documento indica un percorso metodologico che rappresenta un livello minimo di attuazione dell'obbligo.


Definizione di stress lavoro-correlato

Nelle indicazioni della Commissione, si fa riferimento alla definizione di "stress lavoro-correlato" (contenuta nell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 e nell'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008) inteso come "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro".
Nell'ambito del lavoro questo squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative.
Tuttavia, non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato; quest'ultimo, infatti, si configura come stress causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.


Modalità di effettuazione della valutazione del rischio

Indicazioni generali
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi
e viene effettuata, come per tutti gli altri fattori di rischio, dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP, con il coinvolgimento del medico competente (se nominato) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST).
Quindi, come per gli altri rischi, occorre per prima identificare i fattori di rischio e pianificare ed intraprendere di conseguenza misure volte ad  eliminarli o - quando ciò non sia possibile - ridurli al minimo.
La valutazione deve essere effettuata per tutti i soggetti che operano in azienda (compresi dirigenti e preposti) e deve prendere in esame non i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori (ad es.: per mansioni o ripartizioni organizzative) che risultino esposti a rischi da stress dello stesso tipo.
L'individuazione dei gruppi omogenei può essere autonomamente effettuata dal datore di lavoro in base all'effettiva organizzazione aziendale (ad es.: turnisti, dipendenti di un determinato settore oppure addetti alla stessa mansione, etc...).

Metodologia
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si attuerà in modo graduale, articolandosi in due fasi:
- una obbligatoria, denominata anche "valutazione preliminare o oggettiva";
- l'altra eventuale, denominata anche "valutazione approfondita o soggettiva", da attivare solo nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate si rivelino inefficaci.

Valutazione preliminare o oggettiva
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili e, quando questo è possibile, numericamente apprezzabili.
Gli indicatori appartengono almeno a tre distinte famiglie.
1) Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, etc...
2) Fattori di contesto del lavoro o relazionali: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (ad es.: incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
3) Eventi sentinella: procedimenti e sanzioni comminate, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. Questi eventi vanno valutati sulla base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (ad es.: andamento nel tempo degli indici infortunistici).
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione, sempre che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e - per quando possibile - parametrica dei fattori indicati nei tre punti precedenti.
Per la valutazione dei fattori di contenuto e di contesto (punti 1 e 2) devono essere "sentiti" i lavoratori e/o gli RLSA/RLST (nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile esaminare un campione rappresentativo di lavoratori).
La scelta delle modalità tramite cui interagire con i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Se dalla valutazione preliminare non emergeranno elementi di rischio da stress lavoro-correlato che implichino azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se dalla valutazione oggettiva emergeranno elementi di rischio da stress lavoro-correlato che implichino azioni correttive, il datore di lavoro procederà alla pianificazione ed all'adozione degli opportuni interventi correttivi (ad es.: interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc...).
Qualora gli interventi correttivi risultino inefficaci, il datore di lavoro dovrà procedere - nei tempi da lui stesso definiti nella pianificazione degli interventi - alla fase di valutazione approfondita o soggettiva.

Valutazione approfondita o soggettiva
La valutazione approfondita riguarda la percezione soggettiva dei lavoratori
(rilevata, ad esempio, attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate) sulle famiglie di fattori/indicatori dei tre punti precedentemente elencati.
Questa fase è ovviamente riferita ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che questa fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in sostituzione della valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (ad es.: riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.


Disposizioni transitorie

Decorrenza
La Commissione Consultiva indica nel 31 dicembre 2010 la data di avvio dell'attività di valutazione del ri
schio (anche se, in merito, occorre sottolineare che il D.L. n° 78/2010 aveva indicato nel 31 dicembre 2010 il termine per effettuare la valutazione dei rischi da stress e darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi).
Nel DVR devono essere riportati:
- la programmazione temporale delle attività di valutazione;
- il termine entro cui tali attività saranno ultimate.

Valutazioni già eseguite
Le valutazioni già effettuate alla data del 17/11/2010 - se coerenti con i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 - non andranno ripetute, ma dovranno essere aggiornate
, sulla base delle indicazioni della Commissione, nelle ipotesi di norma previste per l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento quali - ad esempio - modifiche significative del processo produttivo o delle condizioni di lavoro, evoluzioni della tecnica, indicazione del medico competente, etc...

 



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