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Sospensione dell'attività imprenditoriale: novità |
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lunedì 22 novembre 2010 |
L'art. 14, c. 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede la sospensione delle attività in cui siano individuati lavoratori irregolari oppure si siano avute ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Viene inoltre previsto che, per l'attuazione della sospensione, non si applichino le procedure previste per l'attuazione dei provvedimenti amministrativi (L. 241/1990): conseguentemente, gli organi di controllo non hanno l'obbligo di indicare sul provvedimento le motivazioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la mancanza delle motivazioni, perché viola gli obblighi di correttezza e trasparenza della Pubblica Amministrazione e non permette al destinatario del provvedimento di verificare correttezza, coerenza e logicità del provvedimento.
In attuazione di questa sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero del Lavoro (nota prot. 25/SEGR/0018802 del 08/11/2010) ha comunicato alle Direzioni Provinciali del Lavoro l'obbligo a carico del proprio personale ispettivo di motivare, sinteticamente, il provvedimento di sospensione, fermi restando i contenuti del verbale conclusivo di accertamento.
In caso di sospensione per presenza di lavoratori irregolari, il Ministero indica di inserire nel provvedimento l'apposita dicitura riportata nella comunicazione.
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