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Sicurezza sul lavoro: pubblicato il Testo Unico Stampa E-mail
lunedì 12 maggio 2008
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 108/L alla "Gazzetta Ufficiale" n° 101 del 30/04/2008 il D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 che contiene il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le sue disposizioni saranno operative a partire dal 15 maggio prossimo, tranne quelle per le quali è espressamente previsto un regime transitorio, ovvero le disposizioni relative:
- alla valutazione dei rischi e quelle che ad essa rinviano (comprese le relative sanzioni), che diventeranno efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti);
- all'esposizione ai campi elettromagnetici (in base alla Dir. 2008/46/CE), che entreranno in vigore il 30/04/2012;
- alle radiazioni ottiche, che entreranno in vigore il 26/04/2010.


Principali novità introdotte: disposizioni generali

Il decreto si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici - subordinati ed autonomi - nonché ai soggetti equiparati.
È stata superata la definizione limitativa che considerava "lavoratore" chi "presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro", coerentemente con l'ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori cosiddetti "atipici" ed ai lavoratori autonomi.

Soggetti equiparati al lavoratore:
- soci lavoratori di cooperative e società, anche di fatto, che prestano attività;
- tirocini formativi e di orientamento (L. n° 196/97);
- soggetti formati per promuovere e realizzare l'alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i videoterminali.

Sono stai inseriti e assoggettati a tutela:
- gli associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti del Codice Civile);
- i volontari (ad es.: Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc...);
- i lavoratori "Socialmente Utili" (D. Lgs. n° 468/97 e s.m.i.).
Statuti particolari e più ristretti di tutela sono stati previsti per alcune categorie di lavoratori di cui al D. Lgs. n° 276/03 (lavoratori in regime di somministrazione di lavoro, di distacco, di lavoro a progetto, di lavoro occasionale ed accessorio), per i Collaboratori Coordinati e Continuativi, per i lavoratori a domicilio e per quelli occupati alle dipendenze dei proprietari di fabbricati (portieri privati, giardinieri, etc,...), nonché per i lavoratori a distanza (ad es.: addetti ai call center).

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ed ai lavoratori autonomi
- I componenti di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado);
- i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del Codice Civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, etc...);
- i soci di società semplici operanti nel settore agricolo;
hanno l'obbligo di:
- utilizzare attrezzature di lavoro e D.P.I. in conformità al Titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto o subappalto.
Tali soggetti hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali);
- partecipare a corsi di formazione (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Il decreto - oltre ad ampliare la platea dei soggetti tutelati - estende il suo campo di applicazione a tutti i settori di attività privati e pubblici (fatte salve quelle regolamentate da apposita disciplina) ed a tutte le tipologie di rischio.


 



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