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Sicurezza sul lavoro: proroga di termini Stampa E-mail
sabato 03 gennaio 2009
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n° 207 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 31/12/2008 - all'art. 32 reca modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).



Il comma 1 proroga al 16 maggio 2009 le disposizioni di cui:

- all'art. 18, c. 1, lett. r) relative all'obbligo per il datore di lavoro di "comunicare all'I.N.A.I.L. o all'I.P.S.E.M.A. - in relazione alle rispettive competenze - a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento […]"

- all'art. 41, c. 3, lett. a) relative al divieto di effettuare le visite mediche previste dal piano di sorveglianza sanitaria aziendale (correlato ai rischi lavorativi) in fase preassuntiva.


Il comma 2 proroga il termine di cui all'art. 306, c. 2 ("Le disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie previste dal decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009 […]") con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28, cc. 1 e 2 concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa.


Resta pertanto invariato il termine già posticipato al 1° gennaio 2009 dall'art. 4, c. 2-bis della L. n° 129/2008 per l'adeguamento della valutazione dei rischi alle nuove disposizioni del Testo Unico (fatto salvo ciò che concerne gli aspetti connessi allo stress lavoro-correlato e l'obbligo di apporre la data certa, prorogati entrambi al 16 maggio 2009).

 



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