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Sicurezza lavoro: formazione datori di lavoro e lavoratori Stampa E-mail
venerdì 03 febbraio 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 8 del 11/01/2012 sono stati pubblicati gli Accordi tra Ministeri competenti, Regioni e Province autonome (in vigore dal 26/01/2012) in merito a:
- corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, cc. 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (cosiddetto "Testo Unico in Materia di Sicurezza")
- formazione dei lavoratori (nonché dirigenti e preposti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37, c. 2 del decreto di ci sopra



Formazione dei datori di lavoro [leggi qui il testo dell'Accordo ]

I datori di lavoro, per svolgere nella propria azienda i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, sono tenuti a frequentare corsi della durata di:
- 16 ore - aziende a rischio BASSO
- 32 ore - aziende a rischio MEDIO
- 48 ore - aziende a rischio ALTO
(Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza associato ad uno dei tre livelli di rischio).

Tali corsi sono da aggiornarsi con cadenza quinquennale con moduli da 6 ore (aziende a rischio BASSO), 10 ore (aziende a rischio MEDIO) e 14 ore (aziende a rischio ALTO).

Coloro che hanno già frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa pregressa (art. 3 del D.M. 16/01/1997) sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 11/01/2017 (ovvero entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo stesso).
I soggetti che godevano dell'esonero dalla frequenza ai predetti corsi in virtù di quanto consentito dall'art. 95 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 11/01/2014 (ovvero entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo).


Formazione dei lavoratori [leggi qui il testo dell'Accordo ]

I lavoratori - fermi restando gli obblighi di informazione, formazione specialistica ed addestramento specifico che devono essere espletati nei loro confronti dal datore di lavoro - dovranno ricevere anche una formazione (generale e specifica) della durata di:
- 4 ore (formazione generale) + 4 ore (formazione specifica) - aziende a rischio BASSO;
- 4 ore (formazione generale) + 8 ore (formazione specifica) - aziende a rischio MEDIO;
- 4 ore (formazione generale) + 12 ore (formazione specifica) - aziende a rischio ALTO.
(Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza associato ad uno dei tre livelli di rischio).

Tali corsi sono da aggiornarsi con cadenza quinquennale con moduli da 6 ore (a prescindere dal grado di rischio).

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai percorsi formativi così come disciplinati dall'Accordo anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione (tali percorsi formativi devono, comunque, essere portati a termine entro 60 gg dall'assunzione).

Non sono tenuti a frequentare i percorsi formativi così come disciplinati dall'Accordo (fermo restando l'obbligo di aggiornamento previsto al Punto 9 dell'Accordo stesso):
- i lavoratori che - alla data di entrata in vigore dell'Accordo (26/01/2012) e, comunque, entro e non oltre il 26/01/2013 -  hanno frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012
- i lavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto al 11/01/2012 una formazione nel rispetto delle previsioni normative vigenti (e delle indicazioni previste nei CCL, se esistenti).

L'obbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni (calcolati a decorrere dal 11/01/2012) dovrà essere ottemperato entro il 26/01/2013; qualora la predetta formazione sia più recente, l'obbligo di aggiornamento è quinquennale
 



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