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Rifiuti: in Gazzetta l'abolizione del SISTRI Stampa E-mail
lunedì 15 agosto 2011
Il D.L. 13 agosto 2011, n° 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" - apparso nella Gazzetta Ufficiale n° 188 del 13/08/2011 ed in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione - abolisce con effetto immediato il SISTRI e relativo apparato sanzionatorio.

Alla vigilia dell'entrata in vigore (16 agosto) del decreto che disciplina le sanzioni amministrative per i reati ambientali (D. Lgs n° 121/2011), viene meno il progetto di digitalizzazione della gestione dei rifiuti fortemente voluto dal Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, pur tra innumerevoli problematiche e conseguenti difficoltà (nonché costi) per le imprese.

L'art. 6, c. 2 lett. c) e d) del decreto abrogano, rispettivamente, le seguenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (il cosiddetto Testo Unico in materia ambientale):
- il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis recante l'obbligo di provvedere alla gestione dei rifiuti tramite SISTRI
- l'articolo 188-ter essenzialmente relativo ai soggetti obbligati ad aderire a SISTRI
- l'articolo 260-bis recante l'apparato sanzionatorio previsto per il mancato assolvimento degli obblighi connessi a SISTRI.

Lo stesso comma 2 del suddetto articolo 6 abroga altresì:
- alla lettera g), il decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009 e s.m.i. ovvero il decreto istitutivo dello stesso SISTRI
- alla lettera h), il decreto del Ministero dell'Ambiente n° 52/2011 recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto Testo Unico SISTRI).

Quanto sopra sempreché la conversione in legge del decreto non rechi ulteriori "sorprese".

Come primo effetto dell'abrogazione, perde valore e significato l'entrata in vigore - prevista per il 16 agosto - del decreto inerente le sanzioni amministrative per i reati ambientali; a seguire, non si avrà l'entrata in vigore del calendario di ingresso progressivo nel SISTRI per oltre 300 mila imprese.

Rimarranno invece in vigore le "vecchie modalità" di gestione dei rifiuti: registri, formulari e MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).

Tra abrogazioni e modifiche, infatti, i soggetti obbligati a tali adempimenti restano sostanzialmente quelli indicati negli artt. 190 e 193 del D. Lgs. n° 152/2006 nella versione precedente alla modifica introdotta dal D. Lgs. n° 205/2010 ("Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"). Lo stesso vale per le relative sanzioni disciplinate dall'art. 258 del D. Lgs. n° 152/2006, anch'esso nella versione vigente prima della modifica del 2010; ciò trova conferma nella parte dell'art. 4 del D. Lgs. n° 121/2011 che dispone che le sanzioni su registri e formulari siano applicabili nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 205/2010 (25 dicembre 2010). La norma entrerà in vigore martedì 16 agosto; avendo però natura interpretativa - e non innovativa - retroagisce al 25 dicembre 2010.
 



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