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Gestione dei RAEE: emanate le procedure semplificate Stampa E-mail
giovedì 06 maggio 2010
Sulla Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2010 è stato pubblicato il D. M. 08 marzo 2010 n° 65 recante "modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".

Il Regolamento (emanato con oltre due anni di ritardo rispetto alle previsioni del D. Lgs. 151/2005 e s.m.i. relativo "alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti") riguarda i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici e quelli "professionali", definendo le tanto attese procedure di gestione semplificata (modalità, autorizzazioni, documentazione da produrre) non solo per i distributori, ma anche per installatori e gestori dei centri di assistenza di AEE.

Ciò al fine di agevolare:
- "al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito - in ragione di uno contro uno - dell'apparecchiatura usata […]" così come previsto dal già citato D. Lgs. 151/2005 e s.m.i. Il decreto stabilisce che l'obbligo di ritiro decorra dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento sulle modalità di gestione semplificate dei RAEE attualmente emanato. Considerato che quest'ultimo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G. U. (19 giugno), l'obbligo di ritiro "uno contro uno" scatta a decorrere dal 18 giugno 2010;
-  il ritiro dei RAEE da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE evitando inutili ed onerosi adempimenti burocratici di norma connessi alle attività di gestione dei rifiuti.
 
I soggetti coinvolti nelle operazioni di ritiro, raccolta e conferimento di RAEE ai centri autorizzati (distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica):
- adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di apposito schedario numerato progressivamente (v. Allegato I del decreto);
- accompagnano il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari (v. Allegato II del decreto);
- si iscrivono in un'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali.

La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere inoltre attestata da un documento di autocertificazione dagli stessi sottoscritto, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III del decreto e consegnato all'addetto del centro di raccolta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione - seppur con alcune differenze - sia per i RAEE domestici che per quelli professionali.

Il Regolamento precisa inoltre che:
- i RAEE raggruppati presso il proprio punto vendita (distributori) o presso i locali del proprio esercizio (installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica) devono essere trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 kg;
- il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato (i RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, garantendo l'integrità delle apparecchiature ed adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose);
- il quantitativo di RAEE oggetto del trasporto ad opera di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica non deve superare i 3500 kg e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate;
- distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall'obbligo di MUD.
 



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