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Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) Stampa E-mail
giovedì 15 settembre 2011
Il Decreto Ministeriale n° 82 dell'11 aprile 2011 ha imposto ai produttori ed agli importatori di pneumatici di attivare, dal 7 settembre 2011, un sistema per la raccolta e la gestione dei PFU (pneumatici fuori uso), autonomamente o in forma associata (costituendo cioè uno o più consorzi).

Ad oggi si sono costituite due sole strutture associate autorizzate di produttori ed importatori per la gestione dei PFU: il CONSORZIO ECOPNEUS (www.ecopneus.it) ed il CONSORZIO ECOTYRE (www.ecotyre.it), i quali offrono il ritiro gratuito dei PFU a seguito di registrazione sul loro portale.

Per i produttori di PFU (codice C.E.R. 16 01 03) non esistono obblighi di legge che impongono l'iscrizione ad un Consorzio: la registrazione è volontaria e può essere effettuata se ritenuta conveniente per l'impresa (considerato che il ritiro del rifiuto da parte di uno dei due Consorzi deve avvenire a titolo gratuito). Non è altresì previsto alcun obbligo di conferimento dei PFU ai predetti Consorzi: possono infatti essere ancora utilizzate le consuete modalità di smaltimento, seppur a titolo oneroso.

Il funzionamento del sistema si regge sull'applicazione di un contributo ambientale - differenziato per dimensioni e tipologia di pneumatici - che copre i costi di gestione e di recupero dei PFU; tale contributo deve essere indicato in fattura, nello scontrino fiscale o nella ricevuta fiscale.

La dicitura da utilizzare nei documenti fiscali per evidenziare il contributo Ecopneus (per la dicitura del contributo Ecotyre si attendono indicazioni) è la seguente: "contributo ambientale assolto ai sensi dell'art. 228, c. 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 - art. 5 del D. M. 82/2011". A seguire, deve essere indicato l'importo da pagare, che varia in base alle dimensioni ed alle tipologie degli pneumatici.

Le tabelle con gli importi per gli pneumatici delle aziende associate ad Ecopneus ed Ecotyre sono consultabili nei rispettivi siti alle pagine: http://www.ecopneus.it/news/disponibili-i-contributi-ambientali-per-il-recupero-dei-pfu.html e http://www.ecotyre.it/tabella_tariffe.html

Si precisa che l'obbligo di esporre in modo chiaro e distinto il contributo nella fattura, nello scontrino o nella ricevuta fiscale non è espressamente sanzionato.

La gestione dei PFU con le modalità previste dal nuovo decreto - pur essendo a tutti gli effetti operativa dal 7 settembre scorso - è concretamente attuabile solo per i soci di Ecopneus ed Ecotyre. Questo perché i contributi ambientali non riguardano tutti gli pneumatici, ma solo quelli prodotti dai marchi delle sei aziende associate ad Ecopneus (Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) e quelli prodotti dai marchi delle aziende associate ad Ecotyre (al momento non note). Per tutti gli altri marchi occorre attendere ancora.

Ovviamente, molti dubbi devono ancora essere chiariti. Tra quelli emersi, i più significativi sono i seguenti.

Quale raccoglitore opera in Liguria e, se esiste già un soggetto operativo, quali quantitativi minimi pretende per effettuare il ritiro?

Il ritiro dei PFU ad opera dei Consorzi prescinde la marca degli pneumatici stessi o questi ultimi devono essere stati prodotti dalle aziende consorziate?

Se le giacenze di PFU in azienda sono antecedenti il 7 settembre (data dell'entrata in vigore del sistema), queste ultime possono essere smaltite tramite i due Consorzi? E se sì, con o senza costi per l'impresa? In merito, occorre precisare che:
- all'atto dell'iscrizione, sul sito internet di Ecopneus viene sottolineato che il ritiro sarà effettuato solo per i PFU prodotti dopo la data di avvio del sistema
- sul sito internet di Ecotyre appare la seguente indicazione: "il ritiro avverrà gratuitamente per i gommisti purché siano rispettate le modalità indicate dal Consorzio e si tratti di PFU prodotti dopo la data di avvio del sistema".
Pare pertanto che non vi sia alcun dubbio in merito al fatto che ai consorzi possano essere conferiti solo i PFU prodotti dopo il 7 di settembre.

Chi vende gli pneumatici all'utente finale (ad esempio il gommista) deve indicare il contributo ambientale solo sui documenti fiscali relativi alla vendita di pneumatici acquistati dopo il 7 settembre (sui quali è già stato pagato il contributo al fornitore al momento dell'acquisto) o anche sui documenti fiscali inerenti la vendita di pneumatici acquistati prima della partenza del sistema (giacenze di magazzino) sui quali non è stato pagato alcun contributo?

Sul contributo ambientale deve essere applicata l'IVA o l'IVA è già compresa nello stesso importo? (Ecopneus indica l'importo del contributo come "assoggettato ad IVA", mentre Ecotyre sta aspettando indicazioni dal Ministero dell'Ambiente).

In merito all'applicazione del contributo ambientale all'atto della vendita degli pneumatici all'utente finale - in attesa di chiarimenti da parte del Ministero - consigliamo di verificare se sulle fatture emesse dai fornitori lo stesso sia stato o meno indicato e di comportarsi di conseguenza (ovvero di applicare il contributo se, a propria volta, lo si è corrisposto al fornitore).

Per quanto riguarda la commercializzazione di pneumatici usati (o in caso di esportazione di pneumatici), infine, si ritiene non vi sia obbligo di evidenziare il contributo sui documenti fiscali.
 



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