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Correttivo al Codice dell'Ambiente Stampa E-mail
lunedì 04 febbraio 2008
Le principali novità in materia di rifiuti introdotte dal D. Lgs. n° 4 del 16/01/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale" (in vigore dal 13/02/2008) riguardano:

MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

Vengono esonerati dalla presentazione del MUD:
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi iscritte all'Albo Gestori Ambientali con procedura super-semplificata ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. n° 152/06. Sono quindi tenuti all'obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per il futuro si prevede l'istituzione - con apposito decreto - di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (realizzazione in formato elettronico di registri, formulari e MUD), che obbligherà i soggetti tenuti al MUD all'installazione ed all'utilizzo delle apparecchiature elettroniche.


REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

È previsto che i registri di carico e scarico - cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - siano numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.
In argomento è già da segnalare una Nota di Unioncamere (n° 1467 del 29 gennaio) secondo cui: "I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri - indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30,00 Euro [...]. I registri già attivi (il D. Lgs. n° 152/2006 aveva infatti eliminato l'obbligo di vidimazione) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore del correttivo e le imprese dovranno adottarne uno nuovo". POICHÉ LA NOTA DI UNIONCAMERE PARE PARTIRE DAL PRESUPPOSTO CHE TRATTASI DI REGISTRI NON VIDIMATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N° 152/06, RISULTA ANCORA DA CHIARIRE SE I REGISTRI VIDIMATI AD OPERA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SIANO O MENO VALIDI.
Prosegue Unioncamere: "[...] le Camere di commercio devono numerare progressivamente in ogni pagina i registri che saranno loro presentati. Le Camere, inoltre, NON devono bollare detti registri [...]. NON sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo [...].


COMPETENZE DELLE PROVINCE

Ritorna alle Province la competenza in linea generale sulle funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
L'esercizio delle attività di recupero ed autosmaltimento rifiuti con procedure semplificate ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/06 può essere intrapreso a seguito di comunicazione da presentarsi alla Provincia territorialmente competente (e non più all'Albo Gestori Ambientali).
Le comunicazioni effettuate alle Sezioni Regionali/Provinciali dell'Albo alla data di entrata in vigore del decreto di modifica (13/02/2008) sono trasmesse alla Provincia territorialmente competente a cura di queste ultime.
Restano da definire le modalità di gestione del transitorio e l'eventuale trasferimento alle Province dei dati sino ad ora raccolti ed organizzati nel sistema informatico delle Sezioni Regionali/Provinciali.


IMPRESE CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI

Il decreto stabilisce i contenuti della comunicazione che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (ovvero pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/lt al giorno) devono presentare alla sezione dell'Albo Gestori Ambientali territorialmente competente per effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti stessi sono prodotti).
L'interessato deve attestare sotto la sua responsabilità:
- la sede dell'impresa e l'attività dalla quale sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto;
- il versamento del diritto annuale di registrazione (50 Euro all'anno).
L'Albo rilascia il relativo provvedimento di iscrizione entro i successivi 30 giorni.
L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.
Restano valide ed efficaci le iscrizioni delle imprese effettuate entro 60 giorni  dall'entrata in vigore del decreto (13/02/2008).


Ulteriori approfondimenti nei prossimi articoli.
 



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