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Accumulatori al piombo e sostanze assorbenti |
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mercoledì 11 maggio 2011 |
Con il D.M. n° 20/2011, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un regolamento che determina la "misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi" (scarica qui il decreto).
Il decreto è stato emanato visto quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (cosiddetto "Testo Unico in Materia Ambientale) che - all'art. 195, c. 2, lett. q) - pone tra le competenze dello Stato anche quella di individuare la misura di dette sostanze "al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido [...]".
Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere:
- testate e certificate dagli Enti e/o Istituti specificamente preposti (ad es.: ex ISPELS, laboratori universitari, etc...);
- tassativamente sostituite alla scadenza del termine di validità della loro piena efficacia (indicato in modo evidente su ciascun contenitore).
L'Allegato 1 al D.M. n° 20/2011 definisce le modalità di determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti e ne specifica la quantità in ragione della tipologia di utilizzo degli accumulatori (batterie stazionarie, batterie a trazione e batterie di avviamento).
Tali prescrizioni si applicano - oltre che alle fabbriche di accumulatori, ai Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, ai mezzi adibiti al trasporto delle batterie - a chiunque "tratti" batterie/accumulatori al piombo ovvero a:
- ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (elettrauto, carrozzerie, officine), intese come "esercizi per la ricarica e la sostituzione";
- DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO (ricambisti);
- AZIENDE CHE UTILIZZANO CARRELLI ELEVATORI, TRANSPALLETT ED ALTRI MEZZI MUNITI DI ACCUMULATORI ELETTRICI E RELATIVE STAZIONI DI RICARICA.
Sollecitiamo pertanto i soggetti sopraelencati ad ottemperare alle disposizioni previste e segnaliamo che - qualora CNA dovesse raccogliere l'adesione di un congruo numero di soggetti interessati - l'Associazione è disposta a contattare aziende abilitate alla messa in commercio delle sostanze in questione, al fine di stipulare apposita convenzione.
Vi invitiamo quindi a prendere contatto con il nostro ufficio di Savona (Chiara o Luana - tel.: 019/829708-Int. 3 - e-mail: chiara.decia@cnasavona.it - luana.pongiglione@cnasavona.it).
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